L’Enac, l’Ente nazionale aviazione civile, interviene contro la cosiddetta “tassa sul sedile“. Minori e persone disabili o a mobilità ridotta devono viaggiare vicino a genitori e accompagnatori senza pagare costiaggiuntivi. Tutte le compagnie aeree che operano in Italia hanno l’obbligo di adattare i propri sistemi informatici di prenotazione e assegnazione dei posti per garantire questo diritto a tutela del passeggero e della sicurezza del volo. Se non rispettano queste indicazioni, l’Enac irrogherà sanzionida 10.000 a 50.000 euro.
La decisione è stata presa, si legge in un comunicato, sulla base delle prerogative che derivano dal decreto istitutivo dell’Ente, numero 250 del 1997, e della normativa comunitaria a tutela dei minori e delle persone fragili. Vi sono anche ragioni di safety (sicurezza del volo) in quanto, in caso di eventuali emergenze, i minori o le persone disabili o affette da altre patologie potrebbero non essere in grado di agire e muoversi in autonomia.
Il provvedimento, in particolare, prevede:
Tutela dei minori
Tutte le compagnie aeree operanti in Italia devono garantire, ai bambini di età compresa tra i 2 e i 12 anni che viaggiano con i genitori o con almeno un adulto accompagnatore, nella stessa classe, l’assegnazione di posti vicini ai genitori o all’accompagnatore, senza alcun costo aggiuntivo. Laddove ciò non fosse possibile, i bambini devono essere seduti nella medesima fila di sedili, oppure a non più di una fila di sedili di distanza dall’accompagnatore.
Tutela dei passeggeri a ridotta mobilitÃ
Analoga garanzia deve essere assicurata alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta (Prm) che siano assistite da un accompagnatore.
Rimborso delle somme versate a titolo di sovrapprezzo
Le somme versate alle compagnie aeree, a titolo di supplemento sul prezzo del biglietto per l’assegnazione di posti contigui, sono rimborsabili per i viaggi effettuati, o acquistati e non ancora effettuati, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento Enac.
Sanzioni
In caso di accertamento della violazione delle suddette disposizioni, l’Ente si riserva la facoltà di irrogare provvedimenti sanzionatori, di carattere forfetario, nei confronti delle compagnie aeree, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006, sulla precedenza e assistenza da riservare alle persone con mobilità ridotta e ai bambini non accompagnati. L’importo delle sanzioni sarà compreso tra 10.000 e 50.000 euro.
Entrata in vigore
Il provvedimento entra in vigore a partire dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet dell’Enac, per permettere alle compagnie aeree di adeguare i sistemi informatici di prenotazione e assegnazione dei posti.