Moltissimi voucher emessi al posto del rimborso per i titoli di viaggio annullati causa Covid stanno per scadere ed i consumatori finalmente possono sperare di tornare in possesso delle somme pagate. A ricordarlo Confconsumatori Sicilia che ricorda come “in virtù delle disposizioni legislative adottate dal Parlamento nel 2020 i voucher per i titoli di viaggi hanno una validità di 12 mesi, trascorsi i quali, in caso di mancato utilizzo, il passeggero può chiedere il rimborso in denaro. Confconsumatori consiglia ai passeggeri di formulare una richiesta scritta, mentre per i pacchetti turistici occorrerà attendere ancora”. “Non abbiamo mai ritenuto la questione chiusa – ha dichiarato l’avvocato Carmelo Calì, presidente Confconsumatori Sicilia – e continuiamo in questa nuova fase la nostra battaglia a tutela dei consumatori, purtroppo frettolosamente dimenticati dai provvedimenti legislativi dello scorso anno”.
I voucher in scadenza
Stiamo parlando di dei viaggi in aereo, treno, nave, e pullman per i quali, prosegue l’associazione in una nota “in virtù della normativa, che Confconsumatori non ha mai condiviso, le aziende avevano la facoltà di effettuare il rimborso del servizio cancellato a causa dell’emergenza Covid-19 emettendo un voucher senza che fosse necessaria l’accettazione da parte del destinatario”.
Le disposizioni si applicano ai soli viaggi che dovevano effettuarsi dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, e per i quali è intervenuto il recesso e/o la cancellazione entro il 31 luglio 2020. Questione diversa per i pacchetti turistici, per i quali bisognerà ancora, fino alla scadenza dei 18 mesi.
Voucher poco spendibili
Nell’anno trascorso molte sono le illegittimità a cui i passeggeri sono andati incontro quando hanno cercato di utilizzare i voucher. Ad esempio si sono trovati di fronte a rifiuti quando hanno provato a utilizzarli per altre tratte; richieste di integrazioni in denaro per la stessa tratta o impossibilità di acquistare on line e obbligo di utilizzo del call center. “Ci auguriamo – prosegue Confconsumatori – che le aziende nei prossimi mesi abbiano la stessa solerzia nell’invocare ed applicare la normativa che hanno dimostrato in passato, quando invece di rimborsare in denaro hanno emesso i voucher”.
Consigli per i passeggeri
“Consigliamo ai passeggeri interessati, una volta trascorsi i 12 mesi dall’emissione del voucher, di formulare richiesta scritta di rimborso e contestare eventuali dinieghi o intralcinella gestione delle pratiche. Potrebbero insorgere, poi, casi di mancata emissione dei voucher o di ritardata emissione e a tal riguardo ricordiamo che tali buoni dovevano essere emessi secondo questa tempistica:
Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente
-
se a recedere era stato il vettore questi doveva dare tempestiva comunicazione al passeggero ed emettere il voucher entro i successivi 30 giorni;
-
se a recedere era stato il passeggero il vettore doveva emettere il voucher entro 30 giorni dalla comunicazione.
Quindi ogni ulteriore ritardo nell’emissione del voucher non è da considerarsi accettabile ed è ingiustificato“.