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Nella disattenzione generale di un paese alle prese con una pandemia e l’ennesimo lockdown, il governo ha approvato il decreto legislativo 27/2021 – di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio sui controlli ufficiali, basati sul rischio, sugli alimenti – nel quale è prevista, tra le altre cose, la depenalizzazione, senza alcun motivo, dell’articolo 5 della legge 283 del 1962. Ai più forse sfugge il contenuto di questo articolo ma basterà dire che non sarà più disponibile lo strumento contravvenzionale per colpire i più frequenti reati di adulterazione, lasciando solo agli i illeciti amministrativi la funzione di colpire con poche migliaia di euro condotte lesive di  beni fondamentali come la salute e la lealtà commerciale.
Di cosa stiamo parlando? L’articolo 5 – ormai abrogato, a meno di un ripensamento del governo nel prossimo provvedimento disponibile come auspicano chi si occupa a vario titolo di tutela della salute e adulterazioni alimentari – vietava la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione o con cariche microbiche superiori ai limiti o invase da parassiti o con l’aggiunta di additivi chimici non autorizzati o che contengano residui chimici  tossici per l’uomo. Ecco dal 26 marzo prossimo – data in cui entrerà in vigore il decreto legislativo – questi fatti saranno perseguibili solo a titolo di illecito amministrativo pecuniario, estinguibile con poche migliaia di euro e, dunque, senza che possa costituire un argine all’eventuale scelta di eludere la sicurezza dei prodotti.