Abuso nella vendita di biglietti, Antitrust sanziona TicketOne

TICKETONE

TicketOne ha attuato una complessa strategia abusiva di carattere escludente che ha precluso agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere, con qualsiasi modalità e tramite qualsiasi canale, una quota particolarmente elevata di biglietti per eventi live di musica leggera. E’ per questo motivo che l’Antitrust ha sanzionato per 10 milioni di euro il gruppo CTS Eventim-TicketOne. Non è la prima volta che la società finisce nel mirino dell’Autorità: già nel 2017, infatti, era stata sanzionata per il “secondary ticketing”, ovvero quella pratica per i cui i biglietti si esauriscono sul canale di vendita ufficiale per essere venduti su un mercato secondario a un prezzo maggiorato.

Ritornando al provvedimento di oggi, l’Antitrust ha notato che la strategia attuata da TicketOne si articola in una serie di condotte, attuate almeno dal 2013 e ancora in corso, che consistono nella stipula di contratti di esclusiva con i produttori e gli organizzatori di eventi live di musica leggera, nelle acquisizioni dei promoter nazionali Di and Gi S.r.l., Friends & Partners S.p.A., Vertigo S.r.l. e Vivo Concerti S.r.l., nell’imposizione dell’esclusiva sui promoter locali, nella stipula di accordi commerciali con gli operatori di ticketing di dimensione minore o locale e nei comportamenti di ritorsione e boycott nei confronti del gruppo Zed, anche per escludere dal mercato rilevante Ticketmaster, un nuovo operatore di ticketing.

L’attuazione della strategia abusiva del gruppo ha danneggiato anche i consumatori perché l’impresa dominante ha potuto praticare commissioni di vendita dei biglietti per eventi live di musica leggera superiori a quelli dei concorrenti, limitando inoltre le possibilità di scelta e di acquisto dei consumatori tra i diversi operatori di ticketing (c.d. multihoming).

L’Autorità ha, inoltre, imposto all’impresa dominante di concedere agli operatori di ticketing concorrenti la possibilità di vendere con qualsiasi modalità e mediante qualsiasi canale, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, almeno il 20% del totale dei biglietti relativi agli eventi live di musica leggera prodotti o distribuiti da ciascun promoter ovvero dagli operatori di ticketing vincolati in esclusiva al gruppo CTS Eventim-TicketOne.

In una nota TicketOne ha fatto sapere che respinge fermamente le affermazioni contenute nel provvedimento dell’Agcm e per questo farà ricorso: “L’Autorità – s legge – ha preso una decisione manifestamente inappropriata, basata su una definizione del mercato rilevante errata e in violazione di norme imprescindibili in materia”.

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