Dopo sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (il 16 settembre scorso), nel week end entra in vigore il decreto che rende obbligatoria l’origine in etichetta dei salumi. Un’operazione “trasparenza” a tempo: l’obbligo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2021 come accade per derivati del pomodoro e sughi pronti; latte Uht, burro e formaggi; pasta e riso.
Il decreto sui salumi prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette le informazioni relative a: “Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)”; “Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)”; “Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)”.
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: (nome del paese)”. La dicitura “100% italiano” è utilizzabile dunque solo quando la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea o extra europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: UE”, “Origine: extra UE”, “Origine: Ue e extra UE”.
Val la pena ricordare che ci sono degli alimenti per cui l’obbligo di indicare l’origine non ha scadenza: carne di pollo, carne ovino-caprina, carne suina, carne bovina, frutta e verdura fresche, uova, miele, olio extravergine di oliva, pesce, latte fresco, passata di pomodoro, alimenti e bevande biologiche e alimenti e bevande a denominazione (Dop).