Corte Ue: gli stati membri possono vietare pesticidi autorizzati dalla Commissione

API
api

Gli Stati membri possono adottare misure protettive unilaterali se hanno precedentemente sollevato dubbi su una sostanza attiva di un fitofarmaco con la Commissione e la Commissione non ha provveduto ad adottare misure maggiormente protettive. E’ questo il principio generale pronunciato dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea. La Corte è stata adita in via pregiudiziale dal Consiglio di Stato francese su un ricorso presentato nel 2018 dall’Union des Industries de la Protection des Plantes (Associazione per la protezione delle colture) verso la legge francese che vieta l’acetamiprid, il clothianidin, l’imidacloprid, il thiacloprid e il tiamethoxam, 5 pesticidi dannosi per le api.

Secondo l’Associazione, il decreto era in contrasto con la normativa europea più lasca in quanto vieta solo tre neonicotinoidi, imidacloprid, clothianidin e tiamethoxam. Di diverso parere la Corte di Giustizia che rileva che “sebbene dalla sua giurisprudenza discenda che il potere di uno Stato membro, conferito da un atto dell’Unione, di adottare misure di emergenza richiede il rispetto sia delle condizioni sostanziali sia delle condizioni procedurali stabilite da tale atto, la notifica inviata alla Commissione ai sensi del regolamento di armonizzazione richiede soltanto che lo Stato membro interessato “informi ufficialmente” tale istituzione, senza doverlo fare in modo particolare. Inoltre, la Corte afferma che la Commissione deve osservare i principi di leale cooperazione e buona amministrazione”.

La Corte ha concluso che la comunicazione di una misura nazionale che vieta l’uso di determinate sostanze attive che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di armonizzazione deve essere considerata come la fornitura ufficiale di informazioni sulla necessità di adottare misure di emergenza laddove tale comunicazione contenga una chiara presentazione delle prove che dimostrano, in primo luogo, che tali sostanze attive possono costituire un grave rischio per la salute umana o animale o per l’ambiente e, in secondo luogo, che tale rischio non può essere controllato senza l’adozione, con urgenza, delle misure adottate da Stato membro interessato e in cui la Commissione non ha chiesto a tale Stato membro se tale comunicazione debba essere considerata come fornitura ufficiale di informazioni ai sensi del regolamento.
La Corte afferma, tuttavia, che il fatto che la fornitura ufficiale di informazioni da parte di uno Stato membro alla Commissione includa già un progetto di misura non esonera tale Stato membro dall’obbligo di informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione dell’adozione definitiva di tale misura, conformemente al regolamento di armonizzazione.
C’è da dire, tuttavia, che la Corte di Giustizia dà ragione alla Francia su un provvedimento cautelativo che lo stesso governo sta lentamente smontando. E’ di qualche giorno fa, infatti, l’approvazione da parte del governo di un provvedimento – molto criticato – che deroga all’uso di questi pesticidi nelle coltivazioni di barbabietola.