Bonus vacanze “copre” anche i servizi balneari se inclusi nella fattura

bonus vacanze

Bonus vacanzecopre” anche i servizi balneari, come il lettino e le sdraio affittate in un lido, se inclusi nella fattura. È una precisazione contenuta nella circolare 18/E del 3 luglio emanata dall’Agenzia delle Entrate.

“Il Credito d’imposta Vacanze – precisa l’Agenzia – non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori come per esempio i servizi balneari indicati nella stessa fattura dall’unico fornitore. Ad esempio nel caso di un soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da un primo fornitore, è possibile includere ai fini del Credito d’imposta Vacanze i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di un secondo fornitore se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa dal primo fornitore”.

Il bonus vacanze può essere richiesto fino al 31 luglio tramite la app Io dai nuclei famigliari con un Isee inferiore a 40mila euro e l’importo varia in base ai componenti del nucleo:

  • 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
  • 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
  • 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.

Il Credito d’imposta Vacanze è fruibile esclusivamente in un’unica struttura –  non può essere usato per prenotazioni tramite portali come Booking o Airbnb, mentre lo si può usare in agenzia o tramite tour operator – nella misura:

  • dell’80%, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
  • del 20%, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.

E se la struttura non lo accetta, si perde tutto il beneficio? No, risponde l’Agenzia: “Il diritto alla detrazione del 20 % del credito spettante da far valere in dichiarazione non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione“.

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