Caro Salvagente, ho acquistato online da una libreria alcuni libri fuori catalogo ma disponibili presso il venditore. La pagina non menzionava alcuna tempistica ulteriore per la consegna dei suddetti volumi, se non la menzione “disponibilità: su prenotazione” che non indicava comunque ritardi o tempistiche aggiuntive.
Tuttavia ad oggi, passato quasi un mese e mezzo dal pagamento e conferma dell’ordine, non ho ancora ricevuto nulla e alle mie richieste via mail è stato risposto che i libri erano vecchi e necessitavano di tempi per arrivare dall’editore a cui erano stati richiesti, senza però indicarmi alcuna data possibile ma solo asserendo che mi sarà inviata una mail appena verranno spediti.
Chiaramente, se ordino qualcosa, è perché ne ho necessità in quel momento e dal sito nulla poteva far presagire un tale ritardo nella consegna altrimenti mi sarei rivolta ad altro rivenditore.
Posso in qualche modo sollecitare e/o far riferimento all’art.61 del Codice del Consumo?
Carlotta Mencarelli
Cara Carlotta, il Codice del Consumo definisce il contratto a distanza come qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; e ciò mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio utilizzando telefono, fax, internet etc.) fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Le disposizioni del Codice del Consumo relative ai contratti a distanza non si applicano però ad alcune tipologie contrattuali quali tra gli altri: i servizi sociali e di assistenza sanitaria, i giochi d’azzardo, i servizi finanziari, quelli relativi alla creazione di immobili, i pacchetti turistici, le multiproprietà ed i servizi di trasporto passeggeri (e nessuno è il suo caso). Dunque l’acquisto on line è sicuramente da ritenersi un acquisto a distanza e per questo può invocare l’articolo 61 del Codice del Consumo che prevede che “La fornitura della merce o del servizio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti. Se il professionista non consegna entro questo termine o quello pattuito, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropiato alle circostanze. Se anche questo ulteriore termine scade senzia che i beni siano stati consegnati, il consumatore può risolvere il contratto”.