Coronavirus, chi (e come) può chiedere il rimborso per biglietti viaggio, musei o concerti

TRASPORTO AEREO

Viaggi annullati, mostre saltate, vacanze programmate in fumo, concerti rinviati… L’emergenza sanitaria scatenata dal coronavirus ha causato enormi disagi anche a chi avendo acquistato un biglietto per lavoro o per piacere o prenotato un pacchetto-all inclusive o uno spettacolo teatrale è impossibilitato a poterlo fruire. È possibile chiedere il rimborso? Ci arrivano in soccorso due decreti: il 9/2020 (del 2 marzo scorso) che all’articolo 28 stabilisce chi e le modalità per chiedere il rimborso per i biglietti-pacchetti viaggio; e il 18/2020 che all’articolo 88 spiega come e chi può chiedere il rimborso per i biglietti acquistati per eventi culturali (mostre, teatri, concerti, etc). In entrambi i casi il rimborso avviene attraverso l’emissione di un voucher di pari importo.

RIMBORSI MOSTRE, TEATRI, CONCERTI: cosa prevede l’articolo 88 del decreto 18/2020

Innanzitutto l’articolo 88 del decreto 18/2020 prevede un rimborso sottoforma di voucher anche per i soggiorni prenotati (ad esempio camere di albergo) secondo le modalità dell’articolo 28 del decreto 9/2020 del 2 marzo (vedi il capitolo successivo, in basso); il secondo comma invece stabilisce che essendo sospese in tutta Italia le manifestazioni “carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri” è riconosciuta la “sopravvenuta impossibilità della prestazione”  e quindi si può procedere a chiedere il rimborso per biglietti acquistati di cinema, teatri, concerti, musei, mostre

I consumatori hanno quindi diritto al rimborso presentando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo), apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione. Anche queste disposizioni si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto ovvero fino al 3 aprile.

RIMBORSO VIAGGI: cosa prevede l’articolo 28 del decreto legge 9/2020

Ecco, seguendo le indicazioni fornite da Unc, l’Unione nazionale consumatori, cosa prevede l’articolo 28 del decreto 9/2020 del 2 marzo scorso in materia di rimborso dei titoli di viaggio e di pacchetti turistici.

Per prima cosa si stabilisce che ricorre il caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione previsto dall’art. 1463 del Codice civile nel caso di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo nelle acque interne o terrestre stipulati:

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  1. a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
  2. b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi durante questo periodo di divieto;
  3. c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
  4. d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, ossia nelle zone rosse, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi in questo periodo;
  5. e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti, con riguardo  ai  contratti  di trasporto  da  eseguirsi  nel  periodo  di  efficacia  dei   predetti provvedimenti;
  6. f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Ebbene, tutti questi soggetti, se vogliono avere il rimborso del biglietto, devono comunicare al vettore, entro 30 giorni, che rientrano in una delle situazioni sopra riportate, allegando il titolo di viaggio o, nel caso delle lettera e), ossia manifestazioni, la documentazione attestante la programmata partecipazione alla manifestazione, quindi, ad esempio, il biglietto d’ingresso.

Tale comunicazione va effettuata entro trenta giorni, che decorrono:

– per i casi dalla lettera a) alla d), dalla cessazione delle situazioni descritte;

– per il caso della lettera e), ossia concorsi e manifestazioni, i 30 giorni scattano dall’annullamento, sospensione o rinvio del corso o del concorso o della manifestazione;

– per il caso della lettera f), ossia per i titolo di viaggio, dalla data prevista per la partenza.

Suggeriamo, quindi, ai consumatori, anche se hanno già presentato al vettore la richiesta di rimborso, di ripresentarla, così da fare riferimento al decreto n. 9 del 2 Marzo 2020 e specificare in quale situazione, dalla a alla f, rientrano. Altrimenti il vettore potrebbe accampare scuse per non rimborsarli.

 

Il VETTORE, entro quindici giorni da questa comunicazione del consumatore, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

PACCHETTI TURISTICi

I consumatori che hanno acquistato un pacchetto turistico, sempre con riferimento a quelli che rientrano nei casi di cui alle lettere da a) ad f), possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ossia del Codice del Turismo, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, ossia le zone rosse.

In caso di recesso, l’organizzatore può:

1) offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;

2) procedere al rimborso entro 14 giorni dal recesso;

3) emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.