La Cassazione sull’assegno di divorzio: “Si cambia se mutano le condizioni patrimoniali”

La Corte di cassazione, il 20 gennaio, è intervenuta ancora una volta sull’assegno divorzile, con una sentenza che stabilisce in quali ipotesi si può presentare domanda di revisione per un assegno già riconosciuto.

Nonostante l’evoluzione della giurisprudenza in questo settore, la Cassazione ribadisce che la domanda di revisione è legata al mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti ed è necessario che venga accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno di divorzio.

ASSEGNO DI MANTENIMENTO E DI DIVORZIO

L’assegno di mantenimento, sarà bene ricordarlo, non deve far fronte a un vero e proprio stato di bisogno (che è invece garantito dal versamento degli “alimenti” che possono essere chiesti da chiunque anche al di fuori del giudizio di separazione e divorzio) ma ad un’inadeguatezza delle risorse economiche a mantenere il tenore della precedente vita coniugale.

L’assegno divorzile, invece, dovuto dopo il divorzio, si basa sulla fine definitiva di ogni legame tra gli ex coniugi e per ottenerlo bisogna provare di essere nella oggettiva impossibilità di procurarsi redditi adeguati (non basta, insomma, dichiarare di essere casalinga, ma occorre dimostrare la propria effettiva incapacità economica).

SI PERDE L’ASSEGNO SE…

Ricordiamo che a oggi le condizioni per la perdita del diritto all’assegno sono:

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  • se l’avente diritto subisce l’addebito della separazione per aver violato i doveri derivanti dal matrimonio (fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia). Rimane fermo il diritto agli alimenti se si versa in stato di bisogno;
  • se mutano le condizioni di reddito per cui il beneficiario può autonomamente mantenere lo stesso tenore di vita avuto durante il matrimonio;
  • se dopo la separazione i coniugi si riconciliano;
  • se, dopo il divorzio, l’avente diritto si risposa;
  • se il beneficiario dell’assegno intraprende una nuova convivenza, anche se poi la relazione si interrompe;
  • in caso di morte del coniuge obbligato.