Caro Salvagente
Nel 2018, ho contratto un prestito con Younited Credit, di euro 5.000, della durata di 24 mesi con una spesa istruttoria di 600 euro. Dopo 12 mesi ho estinto anticipatamente il finanziamento, e con una diffida a mezzo Pec, ho chiesto il 17 dicembre scorso la restituzione in parte delle spese istruttorie, come sancito dalla direttiva europea del 2019,e dalle autorità preposte in Italia. La banca a mezzo del loro legale, mi hanno comunicato il 30 dicembre che le spese istruttorie non possono essere recuperate in quanto, sono spese sostenute dalla banca per la registrazione del contratto ed i vari bolli pagati per imposta.
Poichè l’imposta di bollo l’ho pagata io sulla prima rata, vi chiedo se tale comportamento della banca sul mancato rimborso in parte delle spese istruttorie sia corretto.
Vi ringrazio anticipatamente
Ciro Serra
Caro Ciro abbiamo chiesto un parere al Movimento consumatori che da sempre segue la questione soprattutto dopo la sentenza della Corte di giustizia europea, il monito di Banca d’Italia e il recente pronunciamento dell’Arbitro bancario finanziario. Ecco il parere di uno dei legali dell’associazione, l’avvocato Fabio Scarmozzino:
Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro bancario finanziario (Abf), con la decisione n. 2625 dell’11 dicembre 2019, ha riconosciuto l’immediata applicabilità dei principi espressi dalla Corte di giustizia europea con la cosiddetta sentenza “Lexitor” confermando il diritto dei consumatori, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento successiva al maggio 2010, al rimborso di ogni costo sostenuto per il periodo residuo del prestito.
In forza di tale decisione, come correttamente richiesto anche dal consumatore nel caso in oggetto, tutte le componenti del costo totale del credito ad eccezione delle imposte e delle tasse, devono essere proporzionalmente ridotte e restituite. Il diritto alla restituzione in favore del consumatore riguarda, ad eccezione di quanto avvenuto fino ad oggi, anche i cosiddetti costi up-front ovvero quei costi che si ritengono corrisposti al momento della stipula del contratto.
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Alla luce di queste considerazioni, il diniego di rimborso delle spese istruttorie e del premio assicurativo eccepito al consumatore nel caso in oggetto, è contrario ai principi giurisprudenziali e alle norme giuridiche vigenti in materia e il lettore avrà la possibilità di ricorrere innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario per veder riconosciuto il proprio diritto.
Per tutti i consumatori che abbiano estinto anticipatamente un contratto di prestito al consumo e che non abbiano ricevuto il rimborso dei costi connessi al contratto medesimo possono rivolgersi allo Sportello Prestiti del Movimento Consumatori telefonando al numero 011/5611414 . L’associazione si impegna a fornire la propria consulenza legale nell’attività di esame del contratto per verificare la sussistenza del diritto al rimborso, la sua quantificazione e, se dovesse essere accertata l’esistenza del predetto diritto, l’assistenza nel reclamo in via stragiudiziale nei confronti della controparte.