Caro Salvagente,
ho ricevuto una lettera da Agenzia delle entrate e riscossione in cui mi addebitano una multa di 260 euro e circa 200 euro di interessi per una multa del 2016, secondo loro notificata nel marzo 2019. Io non ho mai ricevuto alcuna notifica. Posso ricorrere contro la multa o, quanto meno, contro la montagna di interessi che si è accumulata per colpa della loro inettitudine? Il termine non è casuale: non è la prima multa che mi dicono essere stata notificata quando non è mai stata notificata, finora ho pagato ma ora mi sono davvero stufato.
Alessandro R.
Il caso del nostro lettore non è infrequente: può capitare infatti di ricevere una cartella esattoriale per una vecchia multa di cui non si ricorda nulla, soprattutto tra i cassetti non c’è traccia di alcuna notifica. Che fare?
L’accesso agli atti
In realtà dobbiamo innanzitutto accertarci che la multa effettivamente non ci sia mai stata notificata, cioè che non sia mai arrivata alla nostra residenza.
Questa verifica si fa presentando (anche via Pec) all’amministrazione che ha emesso il verbale un’istanza di accesso agli atti amministrativi. La richiesta serve per ottenere tutta la documentazione relativa alla multa: verbale, relata di notifica, ricevuta di ritorno della raccomandata che conteneva la contravvenzione. L’amministrazione è obbligata a risponderci e deve farlo entro 30 giorni.
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Solo così potremo scoprire se la multa ci è stata effettivamente notificata (e ci è sfuggita) oppure no (ad esempio risulta che la multa è stata spedita a un indirizzo non corretto o che la firma sulla ricevuta non è la nostra, né di un familiare convivente).
Cartella valida o no? La giurisprudenza oscilla
Se rilevassimo un errore di notifica della multa originaria, quindi, potremmo pensare di fare ricorso contro la cartella rivolgendoci al giudice di pace competente (cioè quello del luogo in cui è stata rilevata l’infrazione). Il termine per la contestazione della cartella è di 30 giorni dal momento della sua notifica.
Ma attenzione, in materia la giurisprudenza non riesce a mettersi d’accordo: se con ordinanza n. 26843/2018, la Seconda sezione civile della Cassazione aveva affermato che la mancata notifica del verbale non comporta in automatico l’illegittimità della cartella perché occorre anche che il ricorso contesti nel merito il verbale stesso, ora la Sesta sezione, con l’ordinanza n. 11789/2019, pubblicata il 6 maggio 2019, dice una cosa diversa: “in caso di opposizione a cartella esattoriale emessa sulla base di un verbale di accertamento per violazione al C.d.S. che si assuma essere stato ritualmente notificato dal concessionario esattoriale, il destinatario della suddetta cartella – che deduca l’omissione o l’invalidità assoluta o l’inesistenza della notificazione del suddetto verbale e, per l’effetto, chieda l’annullamento dell’impugnata cartella – non può che limitarsi a denunciare il vizio invalidante della notificazione del verbale di accertamento presupposto, non potendo essere fatti anche valere vizi che attengano al merito della pretesa sanzionatoria”.
Insomma, sì al ricorso contro la cartella per mancata notifica della multa originaria.
Resiste ancora un caso in cui, però, la cartella può essere impugnata solo se nel ricorso si contesti sia la mancata notifica della multa, che i vizi propri del verbale.
Dice, infatti, l’ordinanza di maggio: “L‘allegazione di tali vizi è, invece, necessaria solo qualora sia proposta opposizione a cartella esattoriale fondata su ordinanza-ingiunzione che si assuma illegittimamente notificata, implicando, invero, l’emissione della stessa che il verbale di accertamento presupposto sia stato legittimamente contestato o notificato al trasgressore, che ha, perciò, avuto cognizione anche degli aspetti attinenti al merito dell’esercitata pretesa sanzionatoria”.