Caro Salvagente, vorrei sottoporre alla tua attenzione un problema avuto con il traghetto Grandi Navi Veloci il 7 settembre. A causa del ritardo sull’orario previsto all’arrivo a Napoli (partenza da Palermo) mi è stato riconosciuto un rimborso pari al 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno 3 ore così come previsto dalla Condizioni Generali di Trasporto Passeggeri. Il rimborso è stato emesso come un buono viaggio per una tratta a scelta da prenotare entro il 13/10/2020. Nelle condizioni generali si parla di “compensazione economica”. Ho diritto alla restituzione dei soldi considerato che non usufruirò del buono viaggio?
Anna Gerbasi
Ai sensi del quinto comma dell’art.19 del Regolamento Comunitario n. 1177 del 2010, che disciplina la materia “La compensazione economica é effettuata in denaro su richiesta del passeggero”. Quindi il lettore può rifiutare il buono viaggio concesso e chiedere il rimborso in denaro. E si tratta di un diritto irrinunciabile come prevede altro articolo del Regolamento che disciplina appunto il settore del trasporto marittimo, e quindi i diritti dei passeggeri che viaggiano via mare. La compagnia può certamente proporre il buono viaggio al passeggero ma se questi preferisce il rimborso in denaro é obbligata a corrispondere la relativa somma. Il pagamento poi deve avvenire entro un mese dalla richiesta e senza applicare nessun costo per la transazione finanziaria.
Il Regolamento prevede poi il diritto ad ulteriori azioni risarcitorie, secondo la legislazione nazionale, qualora dal disservizio siano derivati delle perdite o dei danni e quindi se ciò si é verificato si possono chiedere le relative somme. Il passeggero aveva poi diritto anche all’assistenza durante le ore di ritardo, quindi qualora questa non sia stata prestata, ad esempio il pasto, si tratta di un inadempimento di cui può chiedere il relativo rimborso o indennizzo.
È bene precisare poi per tutti i passeggeri che potranno trovarsi in casi simili che il Regolamento prevede la presentazione del reclamo entro due mesi dal fatto. Anche se non é prevista la perentorietà del termine e quindi si può ipotizzare una presentazione anche successiva, consiglieri di rispettare il predetto temine. In tal modo si eviteranno eventuali eccezioni, comunque infondate, a cui le compagnie spesso accedono pur avendo torto marcio per non risarcire il passeggero.
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Purtroppo questo Regolamento, anche se entrato in vigore da diversi anni, é ancora poco conosciuto. È bene quindi che i consumatori sappiano intanto che esiste e che prevede dei loro diritti, che non sono solo quelli risarcitori. E disciplina anche i diritti delle persone con disabilità o con mobilità ridotta che, anche nel trasporto marittimo, incontrano spesso delle difficoltà.