Bollette a 28 giorni: rimborso in soldi per chi ha cambiato il gestore

TRASLOCO LINEA

“L’indennizzo vale anche per chi ha cambiato operatore come tra l’altro hanno scritto diversi tribunali nelle ordinanze cautelari a seguito dei nostri esposti”. È chiaro l’avvocato Paolo Fiorio, che ha assistito il Movimento Consumatori avanti il Consiglio di Stato contro il ricorso presentato da Wind, Fastweb e Vodafone che non volevano rimborsare i consumatori per le bollette a 28 giorni.

Dopo la decisione del Consiglio di Stato, le compagnie telefoniche non hanno più alibi: “Attendiamo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza – spiega Fiorio – tuttavia gli indennizzi devono essere automatici, non sono più contestabili da parte degli operatori e per fuguare ogni dubbio applicativo chiediamo una presa di posizione dell’Authority anche sul caso di coloro che tra il 23 giugno 2017 e il 5 aprile 2018 (periodo per il quale può essere richiesto l’indennizzo, ndr) hanno cambiato gestore telefonico”.

Per questi utenti che tipo di risarcimento è previsto? “Se il contratto di telefonia fissa è ancora in corso – chiarisce l’esperto – il gestore deve indennizzare i giorni erosi: se nel periodo giugno 2017-aprile 2018 per effetto della bolletta a 28 giorno mi hanno ‘mangiato’ ad esempio 22 giorni (2 giorni per 11 mesi, ndr) ci sarà un indennizzo in giorni: ho diritto ha non pagare i 22 giorni nella prossima fattura, ovvero la scadenza deve essere posticipata dei giorni erosi. Caso diverso se nel periodo indicato ho cambiato operatore, anche più di una volta: sarà l’operatore di provenienza a dover indennizzare e per forza di cose dovrà essere in soldi visto che non ha più un rapporto commerciale con l’utente”.

Se la sentenza del Consiglio di Stato ha fissato un principio, l’applicazione giudiziaria della decisione lascia scoperte alcune problematiche. Sulle quale l’Authority, con una delibera, una circolare interpretativa, insomma con un atto formale, dovrà intervenire.