Sei mesi dopo la disdetta mi arriva la maxibolletta del gas. Devo pagare?

antitrust

Caro Salvagente, a ottobre 2018 ho venduto casa e mi sono trasferito in una nuova. La società che mi forniva gas (Liquigas) mi dice che non posso fare la voltura direttamente al subentrante ma devo fare regolare disdetta, poi il nuovo proprietario si intesterà il contratto.
Provedo come da loro indicazione e mando il 16 ottobre un e-mail di disdetta con foto dell’ultima lettura gas. Nei mesi successivi mi arrivano 2 bollette, di 9,72 euro e un’altra circa un mese dopo dove addirittura mi veniva comunicato un credito di 9 euro. A questo punto pensavo che il mio rapporto con la società fornitrice fosse definitivamente terminato, ma  il 5 aprile 2019 mi arriva un e-mail di sollecito per il mancato pagamento di una bolletta (a me mai pervenuta) di 1.312 euro.
Ho letto  che la società ha tempo 6 settimane dalla disdetta per emettere la bolletta finale, quindi posso rifiutarmi di pagare? Anche perchè sinceramente non so da che calcolo o da cosa derivi questo importo.

Fabio D’Amore

 

Caro Fabio, in effetti con la Delibera 100/2016 dell’Autorità per l’Energia, che recepisce una direttiva europea, sono stati definiti proprio i termini per l’emissione delle bollette  di chiusura dei contratti di fornitura luce e gas.

Vediamo quali sono le novità e i consigli relativi al suo caso, dettati dalla competente Valentina Masciari, responsabile utenze dell’associazione Konsumer Italia.

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Nella delibera viene stabilito il seguente termine per l’emissione della fattura di chiusura :  “Al più tardi 8 giorni prima dello scadere delle 6 settimane dalla data di cessazione della fornitura o entro 2 giorni prima dello scadere delle 6 settimane nel caso di recapito immediato (ad es. bolletta elettronica)”.

È evidente che questo è stato previsto per cercare di garantire tempi certi per la fatturazione finale del contratto.

Consideriamo anche che i dati reali di consumo, vengono  forniti dal distributore al fornitore, che poi su tali dati emette la fattura. Il distributore, però, non sempre, soprattutto per il gas, fornisce i dati nei tempi stabiliti e da qui, la possibilità di allungamento dei tempi.

Il fornitore potrà anche emettere fatture di chiusura su stime o sull’autolettura del cliente, in assenza dei dati definitivi ma, comunque, sarà sempre necessario avere la  validazione del distributore e solo questa confermerà o modificherà i dati prima utilizzati.

Il fatto che i tempi non vengano rispettati, non vuol dire però, non dover pagare quella fattura finale, si avrà solo diritto a degli indennizzi automatici, che dovranno essere riconosciuti nella fattura di chiusura: 4 euro per ritardi fino a 10 giorni e fino a un massimo di 22 euro (2 euro ogni 10 giorni ulteriori di ritardo) per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.

Indennizzi sono previsti anche a carico del distributore, che quindi deve corrispondere al cliente un ulteriore indennizzo pari a 35 euro, nel caso in cui non fornisca i dati relativi alla cessazione del misuratore, affinché il venditore possa emettere la fattura di chiusura nei tempi stabiliti.

Queste, sinteticamente, le regole.

Per il caso specifico, la fattura va pagata, ma prima di fare ciò, visto che, a quanto leggo, non è stata ricevuta e quindi visionata, suggerisco di richiederne copia, così da capire se i dati di consumo sono corretti e se rispecchiano la lettura di chiusura presa dallo stesso interessato.

Se tutto fosse corretto, si può chiedere una rateizzazione, visto il considerevole importo.