Sono una nuova proprietaria, perché devo pagare come chi sta qui da anni?

Caro Salvagente, nel 2015 poco dopo aver comprato una casa al quarto piano in condominio, l’amministratrice ci ha chiesto un contributo di 450 euro per cambiare la scheda dell’ascensore, che ho puntualmente pagato. Adesso stiamo versando i fondi per rifare la facciata del palazzo, balconi compresi. Secondo voi la mia quota deve essere uguale a quella degli altri condomini anche se vivo qui solo da quattro anni, mentre il resto dei partecipanti è proprietario da vent’anni? Lo stesso vale per l’ascensore: io l’ho usato poco, mentre gli altri…

Giusy Di Stefano

 

Al diritto dei condomini di usare e godere dei beni e dei servizi comuni corrisponde l’obbligo di farsi carico pro quota delle spese necessarie per la conservazione e la manutenzione di quegli stessi beni e servizi. Si tratta di un’obbligazione reale, in quanto connessa alla contitolarità del diritto dominicale sulle parti comuni. Tale obbligazione nasce come diretta conseguenza della comproprietà sui beni comuni, indipendentemente dalla misura dell’uso che il singolo condomino fa dei beni stessi.

L’articolo 1102 c.c., che si riferisce espressamente alla comunione, stabilisce che ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto. Questo ultimo inciso non è applicabile ai rapporti condominiali, poiché l’articolo 1118, secondo comma, c.c., afferma che il condomino non può rinunciare al suo diritto sui beni comuni, una norma che è inderogabile (art. 1138, penultimo comma, c.c.). Nemmeno il regolamento di condominio, anche se di natura contrattuale, potrebbe quindi legittimamente derogare a tale normativa.

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Da ciò deriva che l’obbligo di contribuzione grava su chiunque subentri nel diritto di proprietà di uno dei condomini. Questo principio è confermato dall’art. 1104, ultimo comma c.c., in base al quale il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati, e dall’articolo 63 disp. att. c.c. , quarto comma, il quale stabilisce che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Per concludere, la nostra lettrice è tenuta al pagamento delle quote condominiali richieste, per la manutenzione dell’ascensore come per il rifacimento della facciata, a prescindere dal fatto che è diventata proprietaria dell’alloggio quattro anni fa.