Caro Salvagente, non ho pagato le bollette scadute ed Enel mi ha distaccato la fornitura di gas alla mia azienda senza avermi avvisato della costituzione in mora e del distacco che hanno poi fatto. È regolare tutto ciò? Possono togliere il gas senza avvisare? Come devo comportarmi adesso per riattivare la fornitura?
Lettera firmata
Abbiamo girato a Valentina Masciari, responsabile consumi e utenze dell’associazione Konsumer Italia, le domande poste dal nostro lettore. Ecco cosa ci ha risposto.
Per evitare sospensioni della fornitura, senza che il cliente moroso abbia ricevuto alcuna comunicazione, la regola prevista dall’Arera, stabilisce che, appunto nel caso di cliente moroso, il fornitore debba procedere con una comunicazione, la famosa Costituzione in Mora, che deve essere fatta pervenire al cliente, tramite raccomandata A/R.
Se si tratta di persona giuridica, la comunicazione può essere inviata anche tramite pec; l’importante è che sia ben evidenziata la data di emissione di tale costituzione in mora.
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Dall’emissione della costituzione in mora, deve poi essere garantito un termine di 20 giorni solari per il pagamento da parte del cliente finale.
Questa comunicazione, deve quindi indicare il termine per il pagamento e il termine, trascorso il quale il fornitore potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura, termine che non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi, calcolati a partire dall’ultimo giorno utile per il pagamento.
Nel caso in cui il venditore prenda a riferimento la data di effettivo invio della raccomandata contenente la costituzione in mora, il termine minimo di pagamento è, invece, pari a 15 giorni solari dall’invio, il cui calcolo parte dalla spedizione della raccomandata. La comunicazione deve, poi indicare chiaramente che il perdurare della morosità, comporterà la sospensione della fornitura e indicare contestualmente i costi dell’eventuale sospensione e della riattivazione. Nell’ipotesi in cui non si rispetti quanto esposto, come nel caso dell’azienda del Sig. Bonfanti, l’Arera considera la sospensione illegittima.
Ciò non esonera il cliente moroso dal pagamento dovuto, ma è previsto che gli vengano riconosciuti degli indennizzi. Nel dettaglio parliamo di 30 euro…
Inoltre, al cliente la cui fornitura è stata sospesa senza osservare il previsto iter, non può essere richiesto alcun ulteriore corrispettivo relativo ai costi di sospensione e riattivazione dell’utenza.
In pratica, la fattura va pagata, va comunicato l’avvenuto pagamento al fornitore, il quale immediatamente dovrà richiedere al Distributore il ripristino della fornitura, che dovrà essere effettuato, dal Distributore, entro 24 ore.
Contestualmente, bisognerà aprire una contestazione nella quale evidenziare che non sono state rispettate le regole previste dall’ARERA prima di procedere alla sospensione e quindi richiedere, da una parte, il pur minimo indennizzo previsto e poi diffidarli dall’applicare i costi di sospensione e riattivazione.
Trattandosi poi di un’azienda, è chiaro che ci possono essere stati dei disagi specifici e quindi dei danni legati a tale sospensione non preventivamente comunicata, danni che adeguatamente dimostrati, possono essere poi richiesti nelle opportune sedi giudiziali.