Salve, sono una vostra abbonata, abito a Casier, in provincia di Treviso.
Oggi ho ricevuto dalla Polizia Stradale di Pesaro per RR una notifica di contravvenzione per aver superato il limite di velocità in una strada del comune di Fano il 28-8-18 alle 9.39, mentre quel giorno e a quell’ora mi trovavo al lavoro a pochi minuti da casa mia.
Nel verbale il tipo veicolo con la mia targa è descritto come ATVC (cosa significa?), mentre nella notifica è descritta come AUTOCARRO. La mia auto è una FIAT QUBO.
Cosa mi consigliate di fare?
V.S.
Il verbale ricevuto dalla nostra lettrice offre il fianco a due obiezioni: la prima concerne l’errata individuazione del “tipo di veicolo“, qualificato come autocarro mentre invece – immaginiamo – sia stato immatricolato come autoveicolo; la seconda riguarda il fatto che l’infrazione sarebbe avvenuta in luogo diverso (e lontano) da quello in cui in realtà si trovava la proprietaria del veicolo (potrebbe dunque trattarsi di una errata indicazione della targa o di un caso di targa clonata, da denunciare alla Procura della Repubblica in quanto reato).
La prima obiezione si basa sul fatto che il Codice della Strada, individuando gli elementi essenziali del verbale di accertamento, indica anche il “tipo di veicolo”. Per tipo di veicolo si intendono le caratteristiche costruttive dei veicoli e la loro destinazione. La sua errata indicazione dà luogo, dunque, ad una irregolarità del verbale.
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La seconda censura può essere decisiva se si è certi di non aver utilizzato o prestato l’auto a qualcuno che possa aver commesso la violazione al Codice della Strada, e se si può dimostrarlo come nel caso della nostra lettrice che si trovava al lavoro nel momento in cui è stata fatta la multa.
Ci sono dunque gli estremi per una contestazione del verbale innanzi al giudice di pace per ottenere il suo annullamento.
Il termine per agire è di 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento.