In caso di cancellazione di un volo, la compagnia aerea deve rimborsare anche le commissioni riscosse dagli intermediari al momento dell’acquisto dei biglietti, purché ne fosse a conoscenza: lo ha stabilito la Corte di Giustizia della Ue nella sentenza della causa che vede un cittadino tedesco contro la Vueling Airlines. La Corte si è espressa in via pregiudiziale in una causa che vede contrapposto un cittadino tedesco che aveva acquistato dei biglietti aerei sul motore Opodo. Il volo, tuttavia, era stato cancellato e la compagnia – Vueling – ha provveduto al rimborso esclusivamente dell’importo dei biglietti, 1031,88 euro, negando i 77 euro di commissione pagati ad Opodo.
Il Tribunale circoscrizionale di Amburgo, a cui il cittadino si era rivolto per vedere riconosciuto il suo diritto al rimborso integrale, ha chiamato in causa la Corte di giustizia della Comunità europea chiedendo se il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero, in caso di cancellazione di un volo, includa la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta quale intermediario tra i due. Con la sentenza di oggi, la Corte ha risposto in maniera affermativa sottolineando che il vettore deve risarcire anche la commissione a meno che non sia stata fissata a sua insaputa”.