Entro lunedì 18 giugno chi possiede una seconda casa deve versare l’acconto di Imu e Tasi. L’incasso per i Comuni si stima si aggirerà attorno ai 10 miliardi di euro.
Ecco una mini-guida
– PROPRIETARI ALLA CASSA: Sono chiamati a pagare l’Imu e la Tasi i proprietari e i titolari di diritti reali sugli immobili, con esclusione dei proprietari di prima casa che dal 2017 non pagano nemmeno la Tasi. Rientrano comunque nella tassazione le ”prime case” di lusso delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’appuntamento vale anche per gli affittuari se l’immobile non è utilizzato come prima casa. Si paga anche sui terreni, ma non su quelli agricoli. L’imposta relativa all’alloggio del portiere e delle parti comuni è versata dall’amministratore di condominio e addebitata ai singoli condomini.
– QUANTO SI PAGA: La prima rata dell’Imu e della Tasi per il 2018 è, in molti casi, facile da calcolare. Per chi non ha registrato cambiamenti rispetto al 2017, basterà pagare il 50% dell’imposta versata l’anno precedente. Ma bisogna tener conto che le imposte si pagano in base ai mesi reali di possesso (si considerano tali i periodi superiori ai 15 giorni): quindi se si è acquistato un immobile ad aprile, l’importo dovrà essere commisurato solo a tre mesi (e non a sei). Lo stesso vale per la base di calcolo: se il possesso o una modifica, ad esempio da prima a seconda casa, sono cambiati nel corso del 2017, sarà necessario ricalcolare l’imposta piena per l’intero 2017 e poi suddividerla a metà .
E’ anche possibile pagare l’intero importo del 2018. Ma in questo caso bisogna tener conto delle aliquote e degli sconti adottati dai comuni nel 2018.
– GLI IMMOBILI IN AFFITTO: Per gli immobili dati in affitto è previsto che una quota della Tasi, tra il 10 e il 30%, venga pagata dal conduttore se non la utilizza come prima casa: in ogni caso, quest’importo, anche se non dovuto o non pagato dall’inquilino, non va versato dal proprietario. Se il comune non indica la quota dell’affittuario, questa si considera pari al 10%.
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– GLI SCONTI, DA CANONI CONCORDATI A COMODATO: Due sono le categorie di sconti previste in generale (alle quali i comuni possono aggiungere tipologie differenziate). La prima vale per gli affitti a canone concordato che possono abbattere l’imposta del 25%. La seconda è il dimezzamento dell’imposta nel caso in cui l’immobile viene concesso ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Ma per ottenere questo sconto è necessario che ci sia un contratto di comodato d’uso. In questo caso a pagare sarà il possessore perche’ per l’utilizzatore è un’abitazione principale.