Sciopero selvaggio, la compagnia aerea deve rimborsare lo stesso i viaggiatori

VOLO ANTICIPO CORTE UE

Uno sciopero selvaggio del personale di volo contro dei licenziamenti non rappresenta una “circostanza eccezionale”, e quindi non dispensa la compagnia aerea dall’obbligo di rimborsare i passeggeri in caso di ritardo o volo cancellato. A dirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea.

Il caso da cui parte la sentenza

Il 30 settembre 2016, la direzione della compagnia aerea tedesca TUIfly aveva annunciato a sorpresa al suo personale un piano di ristrutturazione dell’impresa. Tale annuncio ha fatto sì che, per circa una settimana, il personale di volo, a seguito di un appello diffuso dai dipendenti stessi, si sia messo in congedo di malattia. Tra il primo e il 10 ottobre 2016, la percentuale di assenze del personale per malattia, abitualmente pari a circa il 10%, ha raggiunto l’89% quanto ai piloti e il 62% quanto all’equipaggio di cabina. La sera del 7 ottobre 2016, la direzione della TUIfly ha informato il personale che era stato trovato un accordo con i rappresentanti di quest’ultimo.

“Valutare caso per caso”

A causa di tale «sciopero selvaggio» numerosi voli della TUIfly sono stati cancellati o hanno subito un ritardo pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo. Tuttavia, ritenendo che si trattasse di «circostanze eccezionali» ai sensi del regolamento dell’Unione sui diritti dei passeggeri aerei, la TUIfly ha rifiutato di corrispondere ai passeggeri interessati le compensazioni pecuniarie da esso previste (cioè 250, 400 o 600 euro a seconda della distanza). Di conseguenza, l’Amtsgericht Hannover e l’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunali circoscrizionali di Hannover e di Düsseldorf, Germania), entrambi chiamati a pronunciarsi su ricorsi diretti ad ottenere il pagamento di tali compensazioni, chiedono lumi alla Corte di giustizia, che ha chiarito il punto e ricordato: “Il regolamento prevede due condizioni cumulative affinché un evento possa essere qualificato come «circostanza eccezionale»: esso 1) non deve essere, per sua natura o per sua origine, inerente al normale esercizio dell’attività della compagnia aerea e 2) deve sfuggire all’effettivo controllo di quest’ultima. Il mero fatto che un considerando del regolamento indichi che siffatte circostanze possono verificarsi, segnatamente, in caso di sciopero, non significa che uno sciopero sia necessariamente e automaticamente causa di esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria. Al contrario, occorre valutare caso per caso se le due condizioni summenzionate siano soddisfatte”.