Le regole per difenderci dalle chiamate indesiderate

telemarketing

Caro Salvagente, contattata da Fastweb ho risposto che sono iscritta al registro delle opposizioni. Mi sono sentita rispondere: “l’iscrizione dura un anno, la deve rinnovare”. Ma non è a tempo indeterminato almeno quella?

Patrizia Giusti

La domanda della nostra lettrice, ci dà modo di chiarire un pò di aspetti legati al Registro delle Opposizioni. Lo fa, per noi, Valentina Masciari, responsabile utenze di Konsumer Italia.

Iniziamo con l’evidenziare che il Registro pubblico delle opposizioni è stato creato per far sì che gli abbonati con utenze presenti negli elenchi telefonici pubblici, che non desiderano più essere contattati telefonicamente per scopi commerciali, o per ricerche di mercato, possano proteggersi dagli abusi e dalla violazione della propria privacy quindi, lo scopo per il quale è nato, è quello di regolamentare il telemarketing e proteggere la privacy di coloro che non vogliono essere raggiunti dai vari operatori.

Il registro  è attivo dal primo febbraio 2011 e l’ iscrizione è gratuita.

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In base alle nostre norme che regolano la privacy, il trattamento dei dati è consentito solo previa autorizzazione dell’interessato; con la nascita del Registro delle Opposizioni, e questa è la novità introdotta, almeno per quanto riguarda le chiamate di telemarketing, è stato sostanzialmente sancito il principio del silenzio assenso, cioè il trattamento dei dati è consentito a meno che non si esprima il proprio dissenso.

A questo punto, quindi, l’azienda o l’operatore che vuole contattare i suoi potenziali clienti, dovrà preliminarmente consultare il Registro delle Opposizioni, così da eliminare dalla lista dei suoi possibili contatti, gli utenti presenti, meglio iscritti, nel Registro in questione, per non incorrere in sanzioni.

Mai più “numero riservato”

Una novità introdotta di recente in materia, è che la società che fa telemarketing, deve chiamare con un’utenza in chiaro, senza quindi numero riservato e deve informare il consumatore della possibilità di iscriversi al Registro delle Opposizioni, se non volesse più ricevere chiamate di questo tipo.

L’iscrizione, gratuita, può essere fatta seguendo diverse modalità: via web dal sito del registro delle Opposizioni, chiamando il numero verde dedicato (800.265.265), via fax o con raccomandata a/r.

È a tempo indeterminato, ma può essere revocata in qualsiasi momento. Chiaramente decade se cambia l’intestatario dell’utenza o se questa cessa. Su questo aspetto si inserisce il quesito posto dalla signora, che ha sollevato un dubbio legittimo alla risposta fornita dall’operatore di Fastweb, il quale ha chiaramente detto una cosa non corretta.

Cosa è “fuori” dal Registro delle Opposizioni

Detto ciò, però vanno aggiunti altri aspetti; in pratica l’iscrizione al Registro delle Opposizioni, non si estende al consenso legato all’invio di pubblicità, consenso ottenuto dalle aziende in altro modo, come ad esempio quando nel contratto per l’acquisto di un bene o di un servizio, viene dato il consenso dei propri dati a fini pubblicitari, consenso che quindi vale, anche se c’è l’iscrizione al registro delle Opposizioni e, in tal caso e può essere revocato solo inviando una richiesta direttamente al soggetto al quale è stato dato il consenso stesso.

Ancora, questa iscrizione non tocca il telemarketing effettuato con mezzi di comunicazioni elettroniche, tipo le chiamate automatiche, sms o posta elettronica, per questa tipologia, vale il principio che l’utente non deve dare il proprio consenso a tale utilizzo: quindi attenzione a tutto ciò che si firma quando si stipula, casi più frequenti, un contratto per l’acquisto di un bene o di un servizio (ad esempio contratti telefonici).

La possibilità di iscriversi al Registro delle Opposizioni, è consentita anche per le utenze di telefonia mobile ma sempre se la numerazione è pubblicata sugli elenchi telefonici pubblici.

E se insistono?

Se nonostante tale iscrizione, si continuano a ricevere chiamate dai call center, si dovrà fare una segnalazione al Garante della Privacy, tramite apposito modulo, oppure sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria. Alle società che hanno violato l’iscrizione dell’utente, possono essere applicate sanzioni previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, multe che sono anche molto salate.

Relativamente alle persone giuridiche, infine, sembra che vengano tutelate allo stesso modo di quelle fisiche, anche se non c’è completa chiarezza in tal senso.