Caro Salvagente, a ogni assemblea nel mio condominio (fatto da 45 famiglie) c’è chi si presenta con un mare di deleghe scritte e cerca in questo modo di orientare le decisioni. Ma ci sono dei limiti che pongano un freno ai furbetti dell’assemblea?
Giovanni Presutti, Roma
Caro Giovanni, l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile stabilisce che negli edifici composti da più di 20 condomini, il delegato non può ricevere un numero di deleghe superiore a un quinto del complessivo numero delle “teste” di cui si compone il condominio e che contestualmente neppure superino il quinto del valore dell’edificio.
Nel caso descritto dal nostro lettore, ogni condomino che interviene in assemblea non può rappresentare un numero di partecipanti superiore a nove, sempre che i millesimi rappresentati non siano superiori 200. Se si supera tale soglia infatti non ci si può più far rappresentare in assemblea, né da un condomino e né dall’amministratore, al quale è fatto divieto di ricevere deleghe.
La delega per legge deve essere scritta. E se un’unità immobiliare appartiene in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice. Se gli edifici sono tanti, con tetti e impianti autonomi, ma hanno in comune per esempio un garage, un giardino o una caldaia, si può parlare di supercondominio.
La riforma all’articolo 1117-bis ha precisato che le nuove disposizioni si applicano ai supercondomini, per quanto compatibili.
E in questi casi, quando i condomini sono più di 60, ciascun condominio deve designare (con la maggioranza di cui all’articolo 1136 quinto comma c. c.) il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più edifici e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio.