In mancanza di consenso scientifico, il difetto di un vaccino e il nesso di causalità tra il medesimo e una malattia possono essere provati con un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti. A dirlo è la Corte di giustizia delle Comunità europee che si è espressa in via pregiudiziale in una causa tra un cittadino francese e la Sanofi Pasteur.
Il vaccino nel 1998, la diagnosi nel 2000
Nel caso di specie, il cittadino chiedeva all’azienda farmaceutica un risarcimento per essersi ammalato di sclerosi multipla come conseguenza della somministrazione del vaccino contro l’epatite B. Il paziente al centro della vicenda si era vaccinato, tra la fine del 1998 e la metà del 1999, contro l’epatite B con un farmaco della Sanofi Pasteur. Nell’agosto 1999, ha iniziato a manifestare vari disturbi, fino alla diagnosi di sclerosi multipla nel novembre 2000. L’uomo è poi morto nel 2011. Fin dal 2006 lui e la sua famiglia hanno promosso un’azione giudiziaria per ottenere un risarcimento.
Gli indizi: nessuna familiarità e salute perfetta
Secondo la Corte, pur in assenza di un “verdetto” scientifico unanime, la concomitanza temporale dei fatti, la mancanza di casi diagnosticati in famiglia, le perfette condizioni di salute del cittadino prima del vaccino possono essere considerati “gravi indizi” del nesso di causalità tra la patologia e la somministrazione. In particolare – si legge nella sentenza – che “il giudice, in mancanza di prove certe e inconfutabili, può concludere che sussistono un difetto del vaccino e un nesso di causalità tra quest’ultimo e una malattia sulla base di un complesso di indizi gravi, precisi e concordanti, qualora tale complesso di indizi gli consenta di ritenere, con un grado sufficientemente elevato di probabilità , che una simile conclusione corrisponda alla realtà . Infatti, un regime probatorio del genere non è tale da comportare un’inversione dell’onere della prova gravante sul danneggiato, poiché spetta a quest’ultimo dimostrare i vari indizi la cui compresenza permetterà al giudice adito di convincersi della sussistenza del difetto del vaccino e del nesso di causalità tra il medesimo e il danno subìto”.
Giudici devono individuare spiegazione più plausibile
Allo stesso tempo, la Corte sostiene che “i giudici nazionali devono assicurarsi che gli indizi prodotti siano effettivamente sufficientemente gravi, precisi e concordanti da consentire di concludere che l’esistenza di un difetto del prodotto appare, tenuto altresì conto degli elementi e degli argomenti presentati a propria difesa dal produttore, la spiegazione più plausibile dell’insorgenza del danno”.