Spetta alla compagnia aerea indennizzare la cancellazione del volo al cliente, se non comunicata almeno 15 giorni prima. A decretarlo è la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza che chiarisce anche un altro elemento fondamentale: non basta la parola del vettore. Questo deve poter dimostrare di aver informato il viaggiatore in tempo. La regola vale anche se il biglietto è stato comprato tramite un portale di viaggi online. La pronuncia viene dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, per la quale il vettore aereo è tenuto a indennizzare il passeggero se non può dimostrare di averlo informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell’orario di partenza.
Il caso scatenante
Come riporta Helpconsumatori, la pronuncia è scaturita dal caso di un cittadino che doveva viaggiare andata e ritorno dai Paesi Bassi al Suriname con un volo della compagnia aerea SLM. Il biglietto veniva prenotato attraverso un’agenzia di viaggio online, che comunicava solo 10 giorni prima del volo la cancellazione. La compagnia aerea e l’agenzia si sono rimpallate la responsabilità e quindi l’onere dei 600 euro di risarcimento danni forfettario chiesto dal viaggiatore sulla base del regolamento Ue sulla compensazione dei passeggeri, fino ad arrivare davanti alla Corte di Giustizia, che ha sentenziato: “L’onere di provare se e quando il passeggero è stato avvertito della cancellazione del volo incombe al vettore aereo. Qualora il vettore aereo non sia in grado di dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto, esso è tenuto a pagare la compensazione prevista da tale regolamento”.
Il vettore può chiedere risarcimento
Il vettore, in ogni caso, potrà chiedere il risarcimento, conformemente al diritto nazionale applicabile, “a un operatore turistico o a qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto”.