Assegno di divorzio, cosa cambia da oggi con la sentenza della Cassazione

Se il matrimonio non è per sempre, adesso non lo è neanche l’assegno di divorzio. Nessun aiuto economico, infatti, può essere riconosciuto all’ex coniuge che sia economicamente autosufficiente e indipendente. Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione nella sentenza n.11504/17, emanata per il divorzio dell’ex ministro dell’Economia, Vittorio Grilli, e l’ex consorte, un’imprenditrice che aveva avanzato la richiesta dell’assegno, già bocciata nel precedente grado di giudizio ma per motivazioni che ora la Cassazione corregge.

ADDIO AL “TENORE DI VITA MATRIMONIALE”

Mentre i giudici d’appello di Milano, infatti, avevano negato l’assegno all’ex moglie perché la sua documentazione reddituale era incompleta e, al contempo, Grilli dopo la fine del matrimonio si era “impoverito”, la Cassazione cambia completamente ottica e cancella un riferimento finora costantemente utilizzato per stabilire la spettanza e l’entità dell’assegno divorzile: il riferimento al “tenore di vita” goduto in costanza di matrimonio, da assicurare – fino ad oggi – anche quando l’unione finisce.

IL DIVORZIO ESTINGUE ANCHE I RAPPORTI PATRIMONIALI

Ma adesso si cambia, la Cassazione si adegua ai tempi e non riconosce più all’ex coniuge il diritto di mantenere lo stesso livello di vita matrimoniale, per la semplice, e insieme rivoluzionaria, considerazione che sposarsi è “un atto di libertà e autoresponsabilità”. Per cui, se l’unione si scioglie, la sentenza di divorzio estingue tanto i rapporti personali che quelli economico-patrimoniali. Fare sopravvivere questi ultimi assicurando un assegno divorzile collegato al tenore di vita coniugale significa, secondo la Corte, ammettere un’indebita ultrattività del vincolo matrimoniale.

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Insomma, cade definitivamente l’idea che il matrimonio sia comunque una sorta di “sistemazione definitiva”: dovesse andar male, non si può più contare sul fatto di essere mantenuti, e bene, dal coniuge più agiato.

L’ASSEGNO SOLO A CHI DIMOSTRI DI NON AVERE MEZZI ADEGUATI

Su quali basi, allora, oggi un coniuge in via di divorzio può avanzare la richiesta di un assegno mensile? Il parametro principe per fare questa valutazione diventa ora solo quello dell’indipendenza economica: in pratica, il sostegno economico potrà essere riconosciuto solo al coniuge che riesca a dimostrare di “non avere i mezzi adeguati e di non poterseli procurare per ragioni obiettive”.

I 4 PARAMETRI DELL’INDIPENDENZA ECONOMICA

Ma in cosa si concretizza questa “indipendenza economica”? La Cassazione indica 4 fattori, la cui ricorrenza fa ritenere il divorziando pienamente autosufficiente: i redditi (di qualsiasi natura); i cespiti patrimoniali, mobiliari e immobiliari; il lavoro (inteso anche come capacità e possibilità di lavorare in base a salute, età, sesso e condizioni del mercato del lavoro); e la stabile disponibilità di una casa di abitazione.