Ancora una manciata di giorni e la partita della definizione agevolata (leggasi più semplicemente “rottamazione delle cartelle”) sui debiti di natura tributaria affidati a Equitalia potrà dirsi definitivamente chiusa, nel senso che tutti quelli che non si fossero già mossi entro il 21 aprile non potranno più far nulla.
C’è tempo fino al 21 aprile
Si tratta insomma di un dentro o fuori che affronta adesso il “serrate finale”. Il 21 aprile (termine che come molti ricorderanno è stato prorogato dalla precedente scadenza del 31 marzo) sarà infatti l’ultimo giorno utile entro il quale i contribuenti (non tutti) che hanno in sospeso determinate tipologie di debito, compilando e inviando l’apposito modulo predisposto da Equitalia, potranno aderire alla definizione agevolata di quegli stessi debiti, comunicandone gli importi all’ente riscossore, il quale, entro il 15 giugno, dovrà rispondere al debitore confermando o meno l’inclusione dei carichi nella procedura di rottamazione.
Condono o non condono a questo punto poco importa. La sostanza è presto detta: Equitalia “svende tutto”, e prima di chiudere i battenti dal prossimo 1° luglio, dà l’opportunità ai soggetti finora insolventi di lasciarsi alle spalle, in misura agevolata, gli arretrati dovuti e non ancora versati, la cui riscossione forzosa le è stata appunto affidata dai singoli enti creditori. Un modo come un altro per dire: mi dovevi questo, ti tolgo quest’altro, mi devi tot e amici come prima. Non è detto, però, che la convenienza sia un dato acquisito sempre e comunque. In alcuni casi (rari per la verità) sarebbe bene farsi consigliare da un Caf o comunque da un esperto di fiducia, perché coloro, ad esempio, che fossero intenzionati a rottamare le rate residue di un debito già di per sé dilazionato secondo un precedente piano rateale, e che dunque avessero già versato parte di quel debito, potrebbero avere maggior convenienza a completare quel medesimo piano rateale piuttosto che aderire alla definizione agevolata, che comunque potrebbe costar loro di più. In ogni caso, qualora fosse già stato avviato un piano di rientro rateizzato, ma non si fosse adempiuto al versamento di una o più quote rateali alla data del 31 dicembre 2016, sarebbe preclusa in automatico la possibilità di aderire alla rottamazione.
I debiti “rottamabili”
Vediamo adesso di entrare un po’ più nel merito. La rottamazione chiama a raccolta i carichi, o per meglio dire le “partite” (è così che vengono definiti in gergo tecnico i debiti rottamabili), affidati, ovvero trasmessi, a Equitalia nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016. Come accennato in apertura, si tratta dei soli carichi aventi natura tributaria e delle sanzioni amministrative appartenenti alla stessa giurisdizione tributaria (ad esempio le multe scattate per violazioni del codice stradale non sono rottamabili). Per quanto riguarda i soli carichi affidati nel 2016, che alla data del 31 dicembre scorso non fossero stati ancora notificati al debitore, senza dunque la possibilità di venirne a conoscenza e tantomeno di chiederne la rottamazione, Equitalia entro il 28 febbraio 2017 (quindi molto in anticipo rispetto alla scadenza del 21 aprile), ha inviato ai diretti interessati un avviso non facente funzione di cartella esattoriale, ma contenente appunto le somme affidatele nel corso del 2016.
Lo sconto solo su sanzioni e interessi di mora
A essere onesti, l’ottica del “pochi-maledetti-e-subito” che in molti hanno evocato, non si presta a sintetizzare lo “spirito” di questa rottamazione fiscale, che in fin dei conti abbona al debitore le sole sanzioni amministrativo-tributarie e gli interessi di mora maturati a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno della riscossione. Per questo, dunque, a parere di chi scrive, parlare di “condono” è fuori luogo. La ragione principale è abbastanza evidente: l’imposta non versata, nonché gli interessi, l’aggio dovuto proporzionalmente sulle somme, e infine le spese dovute a Equitalia – agente riscossore – per le procedure esecutive di notifica e riscossione, sono tutte somme che il debitore sarà chiamato a pagare fino all’ultimo centesimo. Non costituiscono, perciò, oggetto di rottamazione.
Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente
Questo per dire che l’ottica “perdonista” o “riparatrice” di un condono fiscale è ben diversa dal “rottamare”, cioè dallo smantellare, il surplus pecuniario sul debito fiscale vero e proprio, che comunque di fondo viene mantenuto in tutto e per tutto (il debito). Per farla breve, è l’imposta vera e propria, o parte di essa, che verrebbe semmai condonata facendo pagare al debitore una cifra forfettaria, talvolta irrisoria rispetto all’ammontare del debito realmente accertato, e non le sanzioni amministrative più gli interessi degli interessi, come avviene invece in questo caso (eccezion fatta quando è la sanzione stessa a coincidere con la somma rottamabile, vale a dire quando il debitore, invece di un’imposta non versata, deve pagare una sanzione).
Massimo cinque rate
Nella comunicazione che Equitalia spedirà ai debitori facenti richiesta di definizione agevolata, verrà dunque notificata la somma da versare (in unica soluzione o ratealmente) e il termine, o i termini, entro cui versarla (le rate al massimo potranno essere cinque). A tal riguardo, nella Circolare 2/E pubblicata l’8 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate è stata molto chiara nel dire che il debito può ritenersi “definito”, cioè estinto, solo nel momento in cui viene pagato “integralmente e tempestivamente”.
Cosa significa questo? Significa in pratica che la richiesta da parte del debitore, e la successiva conferma da parte di Equitalia, dell’iter di definizione agevolata non garantiscono di per sé il pagamento in misura scontata, ne danno solo l’ok. Per lasciarsi quindi alle spalle il debito una volta per tutte, il contribuente, seppur in forma ridotta, dovrà pagarlo per intero ed entro i tempi previsti sulla tabella di rottamazione; in sostanza si dovrà pagare non un centesimo in meno e senza sgarrare di un giorno. L’omesso versamento del debito, o anche solo di una sua parte, entro le date comunicate da Equitalia, decreteranno in pratica, a partire dal giorno successivo, la decaduta validità della rottamazione e di conseguenza il ripristino del vecchio debito non più rottamabile.