Una pioggia di sanzioni amministrative e giudiziarie si sta abbattendo su circa 36mila automobilisti di Palermo. E per un totale che supera i 28 milioni di euro di mancata riscossione per l’ente comunale. Multe salatissime – irrogate dai vigili urbani del capoluogo siciliano – a carico di cittadini colpevoli di non aver pagato (nei termini), le contravvenzioni sollevate ai sensi del Codice della strada.
Cifre e numeri imponenti ma in definitiva nella norma, considerato che Palermo è il capoluogo siciliano e che conta oltre 700mila abitanti. Ma le stranezze – come spesso accade – sono sempre dietro l’angolo. E l’anomalia – come accertato in alcune recenti sentenze del giudice di pace di Palermo – ci sarebbe davvero.
Avvisi bonari irregolari
L’accertata irregolarità riguarderebbe – stando al contenuto della sentenza emessa lo scorso 24 ottobre – la modalità di notifica delle comunicazioni di irregolarità (i cosiddetti avvisi bonari), consegnate dal Comune di Palermo ai contravventori. L’ente comunale, infatti, anziché consegnare i verbali emessi dalla polizia municipale tramite ufficiali giudiziari (ovvero a mezzo del fornitore del servizio postale universale e cioè Poste italiane), ha scelto un’agenzia privata di recapito, il Consorzio Stabile Olimpo per svolgere le attività di notifica e consegna di atti giudiziari. Un’impresa privata chiamata a svolgere e gestire in via esclusiva una materia di diritto pubblico, come la notifica e l’avvenuta con- segna di ordinanze di ingiunzione e verbali di accertamento ai diretti interessati. E con modalità e strumenti tipici previsti dal codice di procedura (art. 140 c.p.c.), per messi comunali e postini di Poste italiane Spa, come il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento, quando il destinatario risulta irreperibile.
Mancata ricezione
Ma le anomalie non finiscono qui. Infatti, come denunciato da Federconsumatori Palermo, risultano casi documentabili di multe consegnate a soggetti sconosciuti ma anche ipotesi accertate in cui i postini-privati del Consorzio Stabile Olimpo avrebbero dichiarato l’assenza del destinatario dal domicilio anche quando è risultata provata la presenza nell’abitazione di soggetti idonei alla ricezione.
“Sono centinaia i cittadini di Palermo che si sono rivolti alla nostra associazione per denunciare la mancata ricezione e l’assenza di qualunque comunicazione in merito agli avvisi bonari emessi a loro carico dal Comune di Palermo – spiega l’avvocato Maurizio Alleri, componente dell’ufficio legale di Federconsumatori Palermo – e il giudice di pace ha confermato la nostra tesi sulla violazione dell’articolo 140 del codice di procedura civile nelle ipotesi di affidamento a società privata del servizio pubblico di notificazione e consegna di atti giudiziari. Un servizio di rilevanza pubblicistica – conclude il legale – affidato dalle legge al fornitore del servizio postale universale, ovvero a Poste Italiane Spa, per ragioni di ordine pubblico”.
“La notifica è prerogativa solo di Poste”
I circa 28 milioni di euro provenienti dall’incasso degli avvisi bonari costituiscono un evidente tesoretto per il comune di Palermo. E il ricorso alla notificazione privata, tramite un servizio offerto da un’agenzia privata di recapito, avrebbe consentito all’ente impositore una più agevole e incisiva attività di accertamento e di incasso delle somme. “Con questa sentenza che farà scuola in Italia, visto che il tema oggetto del ricorso coinvolge tutti gli enti pubblici territoriali – aggiunge Maurizio Alleri – il giudice di pace di Palermo ha finalmente ribadito un principio di diritto, già espresso dalla Corte di Cassazione ma talvolta rimasto inascoltato dalla pubblica amministrazione, secondo il quale il servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari non può che essere prerogativa di Poste Italiane Spa”. Scrive infatti il giudice di pace di Palermo, nelle motivazioni delle sentenze emessa recentemente: “Le società private possono provvedere, per conto dell’amministrazione, soltanto all’imbustamento e alla consegna dei plichi al servizio postale, ma non possono compiere fasi ulteriori, perché postulano una potestà di certificazione che, in quanto tale, è conferita dalla legge soltanto a soggetti espressamente legittimati”. Non solo. Si legge ancora: “L’attività di con- segna e spedizione mediante raccomandata affidata a un servizio di posta privata non è assistita dalla funzione probatoria e le atti- vità quindi effettuate da un’impresa privata sono da considerarsi inesistenti. Da ciò ne consegue che l’avviso di ricevimento effet- tuato da società privata di recapito – come il Consorzio Stabile Olimpo – sono da con- siderarsi nulle, con la conseguente condan- na alle spese per l’amministrazione”.
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