Non è servito appellarsi al Jobs Act, che permette l’installazione di videocamere solo per ragioni di sicurezza e organizzazione: il titolare di una pompa di benzina voleva controllare così un suo dipendente, la Cassazione lo ha condannato. La motivazione è che l’azione è stata svolta senza avvisare e prendere accordo con i sindacati, ledendo così la dignità e il diritto alla riservatezza del dipendente. La terza sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 51897/16, ha ribadito che in mancanza di un provvedimento della direzione territoriale del lavoro, il titolare della stazione di rifornimento ha violato gli articoli 4 e 38 dello statuto dei lavoratori.
Quello che dice veramente il Jobs act
Come riporta Sportellodeidiritti.it, Il proprietario dell’esercizio, in fase processuale, aveva puntato su un decreto attuativo del Jobs Act, la norma sul lavoro approvata dal governo Renzi, il quale specifica che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”.
“Mantenere l’autonomia e la riservatezza”
Ma i giudici non hanno creduto al legale della difesa, secondo cui la videocamera aveva un’esclusiva funzione di sicurezza. Ferma la possibilità per il datore di munirsi di telecamere per tutelare il patrimonio aziendale, sono perseguibili penalmente «le manifestazioni del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro lesive della dignità e della riservatezza del lavoratore». La vigilanza sul lavoro «va mantenuta – conclude il collegio – in una dimensione “umana”, e cioè non esasperata dall’uso di tecnologie che possono rendere la vigilanza stessa continua e anelastica, eliminando ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro».