Latte, Paese d’origine in etichetta: via libera dell’Ue all’Italia

Nestlé

Anche l’Italia, come la Francia, avrà l’indicazione in etichetta del Paese d’origine di produzione e lavorazione del latte. Secondo Coldiretti, sono scaduti a mezzanotte i 3 mesi  previsti dal regolamento 1169/2011, entro cui la Commissione Ue avrebbe potuto rispondere alla notifica della richiesta italiana di introduzione dell’origine in etichetta. Secondo altre fonti a Bruxelles citate dall’Ansa, invece, il silenzio-assenso scatterebbe dalla mezzanotte di oggi, 14 ottobre. In ogni caso, tutti concordano sul fatto che Bruxelles non ha intenzione di mettere i bastoni tra le ruote al testo italiano.

Cosa cambia

Nello specifico, il testo, che espletati i passaggi tecnici potrebbe entrare in vigore già a gennaio 2017, stabilisce che nella confezione di tutti i tipi di latte e i derivati, ossia yogurt, burro e formaggi, dovranno riportare in etichetta:

  1. “paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte”;
  2. “paese di condizionamento: nome della nazione nella quale il latte è stato condizionato”;
  3. “paese di trasformazione: nome della nazione nella quale il latte è stato trasformato”.

La Coldiretti, che esulta per il risultato annunciato dal ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina in occasione della Giornata nazionale del latte Italiano, spiega: “Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, condizionato e trasformato nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con la sola dicitura: ‘Origine del latte: nome del paese’“. Per i prodotti con le fasi di produzione avvenute in Stati membri differenti si userà “miscela di latte di Paesi UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato in Paesi UE” per l’operazione di condizionamento, “latte trasformato in Paesi UE” per l’operazione di trasformazione. Nel caso in cui la produzione e le altre fasi di lavorazione avvenga in Paesi extra-Ue, si userà le diciture: “miscela di latte di Paesi non UE” per l’operazione di mungitura, “latte condizionato in Paesi non UE” per l’operazione di condizionamento, “latte trasformato in Paesi non UE” per l’operazione di trasformazione.

I dubbi da sciogliere

“Restano ancora alcuni dubbi da sciogliere in fase di applicazione della norma – spiega Rolando Manfredini, direttore dell’area sicurezza alimentare e produttiva di Coldiretti – Come ad esempio una maggiore definizione del termine condizionamento: di sicuro vi rientra il procedimento di scrematura, ma ad esempio il trattamento termico per l’Uht potrebbe anche essere considerato una trasformazione. Per quanto riguarda i prodotti a cui si applica la legge – continua Manfredini – si parla di latte e derivati. Credo che dunque siano da escludere quei prodotti che hanno derivati del latte come ingredienti, come ad esempio alcune merendine, ma non siano definibili essi stessi ‘derivati del latte'”. Allo stesso modo, non è chiaro se per quanto riguarda il latte fresco in commercio, che già per legge indica la provincia dove viene munto il latte, toccherà adeguare l’etichetta alle nuove regole, o se basterà quando già vi è indicato nelle modalità attuali.