Il TAR Lombardia con l’ordinanza n. 1185, pubblicata oggi, si è pronunciato sulla questione della conferma della sospensione cautelare della deliberazione dell’Autorità 354/2016/R/eel – Aggiornamento, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2016, delle condizioni economiche del servizio di vendita dell’energia elettrica in maggior tutela – (provvisoriamente sospesa con decreto cautelare monocratico n. 911 del Tar Lombardia del 19 luglio 2016, confermato con successivo decreto monocratico n.982 del 28 luglio 2016 a seguito dell’istanza di revoca presentata dall’Autorità).
I costi vanno comunque coperti
Nell’ordinanza i giudici della Sezione Seconda, in seduta collegiale, hanno considerato come il ricorso presenti profili di particolare ed elevata complessità, che ne rendono comunque incerto l’esito, ritenendo pertanto, di “dover soddisfare le esigenze cautelari rappresentate dai ricorrenti mediante la sollecita definizione nel merito della controversia, assicurando altresì adeguata tutela all’interesse collettivo dei clienti finali alla certezza degli eventuali rimborsi spettanti in caso di accoglimento del ricorso (nel merito)”. Allo stesso tempo hanno “ritenuto che quest’ultima finalità debba essere conseguita contemperando equamente l’interesse dei clienti finali con quello, ad esso contrapposto, all’integrale copertura dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica”, precisando inoltre che, in linea di principio, il prezzo di riferimento per il mercato tutelato debba coprire i costi effettivi del servizio, tra cui i costi connessi al servizio pubblico di dispacciamento. Che è il punto contestato dal Codacons col ricorso che aveva determinato la sospensione degli aumenti.
Misura atipica
Hanno pertanto ritenuto necessario “disporre una misura cautelare atipica, idonea a soddisfare nella sostanza quanto richiesto in via subordinata dai ricorrenti, ordinando all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – impregiudicata l’efficacia dei provvedimenti impugnati – di adottare, entro quaranta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza, un apposito provvedimento, ad efficacia subordinata all’accoglimento del ricorso (nel merito), con il quale siano predeterminate sin d’ora le modalità per la liquidazione e corresponsione automatica, senza necessità di apposita richiesta da parte dei clienti finali, dei rimborsi spettanti a questi ultimi in caso di esito favorevole della controversia”, ritenendo di dover fissare, per la trattazione di merito del ricorso, l’udienza pubblica del 16 febbraio 2017.
Ancora in ballo il merito
Il TAR Lombardia (Sezione Seconda) quindi accoglie l’istanza cautelare ma nei limiti e secondo le modalità motivate nell’ordinanza. Risulta quindi non più sospesa la deliberazione 354/2016/R/eel, pur in attesa della prevista trattazione di merito.