La Tasi va in soffitta (ma non per tutti)

Dopo anni di “metti-e-togli” Imu e Tasi potrebbero finalmente aver trovato pace. Rispetto alle regole con cui ci eravamo lasciati nel 2015 sono stati introdotti ulteriori aggiustamenti e oramai le regole sembrano definite dall’ultima legge di Stabilità. Fino a prova contraria, almeno.

Non c’è esecutivo, infatti, a cominciare dal governo Monti, passando per Letta, fino ad arrivare a Renzi, che non si sia trovato con questa patata bollente tra le mani, chi aggiungendo, chi togliendo tasselli a un mosaico che puntualmente ogni anno ha finito col mutare aspetto. L’ultimo appuntamento con la Tasi e l’Imu (sulle seconde case e altri immobili diversi dall’abitazione principale) era stato a dicembre, con la rata finale che andava a saldare l’imposta del 2015. Da allora ne è passata di ac- qua sotto i ponti, e ci ritroviamo adesso, alle soglie dell’acconto di giugno 2016, con due tributi “tran- sformers” che sembrano richiedere più aggiornamenti di un compli-catissimo software. Misteri della fisica… anzi del Fisco.

Nessuna tassa sulle prime case

C’è però una buona notizia. Dell’accoppiata Imu-Tasi in versione 2016 va messa principalmente in rilievo l’esenzione a favore delle abitazioni principali, che – lo ricordiamo – sono quelle dove il possessore e la sua famiglia hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora fisica. Fanno però eccezione le dimore di lusso accatastate in A1, A8 e A9, che continueranno a pagare entrambi i tributi (godendo comunque della detrazione fissa pari a 200 euro, com’era un tempo per tutte le abitazioni principali assog- gettate all’Imu di Monti).

Questo comporta automaticamente una cosa: sulla prima casa il 16 giugno non si paga più l’imposta. E quindi niente più rompicapi né dubbi sulle detrazioni. E dunque è altrettanto automatico che nemmeno gli occupanti (inquilini o comodatari) dovranno più sborsare un centesimo con la loro mini-quota di Tasi, fermo restando che abbiano comunque adibito l’immobile a loro abitazione (risiedendovi e dimorandovi).

Comodato d’uso gratuito

D’altro canto Imu e Tasi sono sempre vive e vegete per tutti gli altri immobili, locati o meno, anche se con delle “variazioni” sul tema. Una su tutte, l’agevolazione sugli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, che si traduce in pratica in uno sconto al 50% sulla base imponibile soggetta a imposta (sia ai fini Imu che ai fini Tasi). C’è poi lo sconto del 25% – questa volta applicato direttamente sulle imposte – riservato agli immobili affittati a canone concordato.

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Torniamo invece alle case occupate da inquilini o comodatari. Assodato che la quota occupante della Tasi (dal 10 al 30%) non è dovuta se l’occupante stesso utilizza l’immobile come propria abitazione (vista appunto l’esenzione), ciò non andrà a discapito del possessore, nel senso che il possessore verserà comunque una Tasi compresa tra il 70 e il 90% del tributo complessivo. Se poi l’occupante non avrà stabilito lì la propria residenza-dimora, il ver- samento del tributo comprenderà anche la sua quota.