Per i “Mini-Condomini” arriva una importante novità che riguarda la detrazione fiscale su spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica. Ad anticiparla il Ctcu, il Centro Tutela Utenti e Consumatori di Bolzano.
Con Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione agli adempimenti normativi richiesti per far valere il diritto alla detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di condomini minimi (cioè edifici composti da un numero non superiore a otto unità abitative con più di un proprietario).
Allo scopo di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l’Agenzia delle Entrate ha riesaminato la materia e riconsiderato le istruzioni fornite con la precedente prassi, dichiarando superate le indicazioni fornite in precedenza (cfr. Circolare n. 11/E del 21.05.2014 par. 4.3 e Risoluzione n. 74/E del 27.08.2015 11/E del 2014 e risoluzione 74/E del 2015)
La nuova norma stabilisce che in assenza del codice fiscale del condominio “minimo”, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di un “condominio minimo”, possono inserire nei modelli di dichiarazione redditi (730 o UNICO) le spese sostenute – per la quota di spettanza – utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico.
Resta l’obbligo del contribuente a dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati realizzati su parti comuni dell’edificio e, se si avvale dell’assistenza fiscale, di esibire ai CAF, oltre naturalmente alla documentazione base (che comprova il diritto alle agevolazioni), un’autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.