Proposte interessanti in favore dei consumatori sono venute a conclusione dei lavori del cosiddetto “tavolo maxi bollette”, che si è tenuto (e concluso il 23 marzo) al ministero dello Sviluppo economico.
A discutere dei modi migliori per assicurare maggiore tutela ai cittadini di fronte alle maxi bollette e ai maxi conguagli c’erano il ministro Federica Guidi, le Authority per l’Energia e della Concorrenza e del Mercato, i rappresentanti degli operatori elettrici e gas, nonché dei consumatori e delle Pmi e una delegazione del Cncu.
Tra le varie proposte, è senz’altro da segnalare quella che riguarda l’introduzione di obblighi di rateizzazione dell’importo dovuto nel caso di maxi-conguagli derivanti da ritardi non imputabili al cliente.
La novità potrebbe essere inserita in un apposito emendamento al Ddl Concorrenza, ancora in discussione.
Altre azioni in favore dei consumatori prevederebbero, invece, da una parte, l’adozione di un protocollo di autoregolamentazione che impegni le imprese a stimolare le autoletture e a fornire al consumatore tutte le informazioni sulle bollette basate su consumi presunti; dall’altra parte, il Mise ha invitato l’Autorità per l’Energia ad adeguare le sanzioni ai distributori per la lettura o la comunicazione tardiva dei dati di misura e a introdurre o rafforzare gli strumenti per responsabilizzarli (tra cui gli indennizzi automatici a venditori e clienti finali in caso di lettura tardiva).
Infine, il Mise si è detto pronto a promuovere più stringenti obblighi di fatturazione sulla base di dati reali.
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In sostanza, si punta molto a rafforzare le tutele dei consumatori e a responsabilizzare ciascun operatore, distributori e venditori, per il ruolo che svolgono nel sistema.
RATEIZZAZIONI, IL SISTEMA ATTUALE
In attesa che tutte le proposte trovino positiva concretizzazione in adeguati provvedimenti, vediamo come funziona attualmente la rateizzazione delle bollette di luce e gas.
ELETTRICITÀ
I clienti del mercato a maggior tutela possono chiedere di rateizzare il pagamento della bolletta in due casi:
- il primo si verifica quando la bolletta di conguaglio supera del 150% l’addebito medio delle bollette in acconto, ricevute dopo la precedente e ultima bolletta di conguaglio (se, per esempio, le ultime 5 bollette in acconto sono state mediamente di 30 € ciascuna, il cliente può chiedere la rateizzazione quando la sua bolletta di conguaglio è pari o superiore a 75 €);
- la seconda ipotesi si ha quando, a causa di un malfunzionamento del contatore, viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso.
La rateizzazione non è possibile per importi inferiori a 25,82 €.
Come si richiede la rateizzazione
Per chiedere la rateizzazione basta seguire le indicazioni contenute nella bolletta stessa.
È importante stare attenti a non superare la data di scadenza della bolletta, perché una richiesta tardiva (cioè oltre quella data) non dà diritto al cliente di ottenere la rateizzazione, e dunque concederla diventa una facoltà del venditore.
Quanto al numero di rate che si possono ottenere, cliente e venditore possono accordarsi liberamente. Ma se ciò non avviene, il debito è suddiviso in un numero di rate uguali pari almeno al numero di bollette in acconto o stimate ricevute dopo l’ultima bolletta di conguaglio.
In ogni caso, la rateizzazione prevede un minimo di 2 rate.
Infine, è bene sapere che le rate non sono cumulabili, hanno una periodicità identica a quella delle normali bollette, e producono interessi (pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE).
GAS
Anche i clienti del mercato tutelato del gas possono chiedere di rateizzare la bolletta (nei contratti conclusi nel mercato libero, non è richiesto che sia obbligatoriamente presente una clausola che regoli la rateizzazione).
I casi in cui è possibile rateizzare
Tre i casi in cui è possibile rateizzare il debito.
- Innanzitutto – se la periodicità delle bollette non è mensile – la rateizzazione può essere chiesta quando la bolletta di conguaglio è superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette a stima, ricevute dopo la precedente bolletta di conguaglio (se, per esempio, dopo la precedente bolletta di conguaglio ha ricevuto due bollette in acconto di 28 € e 30 €, il cliente può chiedere la rateizzazione nel caso che la successiva bolletta di conguaglio superi i 60 €). Resta escluso, però, il caso in cui la differenza fra addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto è provocata solo dalla variazione stagionale estate/inverno dei consumi del cliente). In pratica, se l’aumento della bolletta è dovuto all’entrata in funzione del riscaldamento, e quindi a un aumento dei consumi invernali, il venditore non è obbligato a concedere la rateizzazione;
- altra ipotesi in cui il cliente può chiedere la rateizzazione si verifica quando, a causa di un malfunzionamento del contatore, viene chiesto il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;
- infine, il pagamento rateale può essere richiesto quando, al cliente dotato di contatore accessibile, sia stato chiesto un conguaglio a causa di una o più mancate letture.
Non possono essere rateizzati pagamenti per importi inferiori a 50 €.
Le modalità per accedere alle rate
Quanto alle modalità per chiedere la rateizzazione, queste sono indicate nella stessa bolletta. Vale comunque anche qui la regola per cui la rateizzazione deve essere richiesta entro la scadenza di pagamento della bolletta.
Le rate non sono cumulabili e hanno una periodicità corrispondente a quella di fatturazione.
Sulle somme rateizzate, inoltre, il cliente deve pagare gli interessi (che sono pari al tasso di riferimento fissato dalla BCE).
Il venditore può richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del cliente oppure entro la scadenza della bolletta oggetto di rateizzazione; in quest’ultimo caso, il venditore allega alla bolletta la documentazione che permette al cliente di pagare la prima rata, oltre alla comunicazione che lo informa che il pagamento di quella rata equivale ad accettazione della rateizzazione.
Il cliente del mercato tutelato può anche accordarsi diversamente con il venditore sulle modalità di rateizzazione, a patto però che sia pienamente consapevole dei propri diritti in tema di rateizzazione e abbia espressamente manifestato al venditore la sua volontà di voler optare per una diversa modalità.
In quante rate può essere suddiviso un conguaglio?
Per il cliente del mercato tutelato, quando il conguaglio riguarda i consumi, l’importo da rateizzare è suddiviso in un numero di rate pari almeno al numero di bollette in acconto o stimate ricevute dopo l’ultima bolletta di conguaglio.
In ogni caso, anche qui, il numero delle rate non può essere inferiore a 2.
Se, invece, oggetto di conguaglio sono le tariffe e non le quantità di gas consumate (per effetto di eventuali ricorsi degli operatori contro provvedimenti dell’Autorità per l’energia e successive decisioni dell’Autorità giudiziaria competente) il venditore, anche se il conguaglio tariffario interessa più anni, ha la facoltà di fissare il numero delle rate pari al numero delle bollette che devono essere emesse in un singolo anno solare di fornitura.
Cosa succede se in corso di rateizzazione il cliente decide di cambiare fornitore?
Se il cliente del mercato tutelato recede dal contratto per cambiare fornitore, prima di completare il piano di rateizzazione, il venditore può eccezionalmente richiedergli di pagare l’importo delle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.