“Gentilissima redazione di Test-Salvagente,
ho letto la vostra guida su come contestare le multe. avrei una domanda a proposito: se mi sono già fatto togliere i punti comunicando il guidatore come richiesto nell’accertamento, questo vale come notifica? O dovrebbe arrivare comunque notifica per raccomandata con relativo bollettino? Una risposta a questo potrebbe essere interessante anche per altri perché purtroppo, anche avendone parlato con un avvocato, non riesco a capire. Cordiali saluti, Paolo B.”
Gentile Paolo,
da quello che ci scrive deduciamo che le sia arrivato il verbale di accertamento ma non il bollettino di pagamento della multa. Se è così l’accertamento vale come notifica e dunque non offre spazio per una contestazione, almeno da questo punto di vista.
Come lei sa, la comunicazione di chi era alla guida al momento dell’infrazione stradale è un obbligo da adempiere entro 60 giorni. La comunicazione serve per far sì che i punti patente vengano decurtati all’effettivo trasgressore. In caso di mancata comunicazione, scatta per il proprietario dell’auto una sanzione.
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Ciò significa che se lei ha già dato la comunicazione rispettando i tempi di legge (i 60 giorni), ha correttamente adempiuto al suo obbligo, per cui all’effettivo conducente saranno decurtati i punti. Resterà invece la responsabilità solidale per la sanzione pecuniaria (ovvero per la multa per la violazione al codice della strada).