Mutui, ecco come il governo vuole ripristinare la penale

Non una penale bensì “un indennizzo equo e obiettivo” da riconoscere alla banca nel caso in cui il consumatore estingua il mutuo prima “che sia trascorso un congruo periodo di tempo dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento”. In questo caso le parole non contano visto che, come il Test ha potuto leggere nella bozza di decreto attuativo alla direttiva “Mutui” la 4/2014/17, il governo nella sostanza è orientato a reintrodurre in Italia il “balzello” in favore delle banche qualora il mutuatario chiude anticipatamente il mutuo. Le penali sono state abolite con la legge 40 del 2007, la cosiddetta prima “lenzualata Bersani”, una misura che ha permesso la portabilità dei finanziamenti ipotecari e ha aperto il mercato alle surroghe: oggi si può chiudere in anticipo il vecchio mutuo presso la propria banca e se ne può aprire uno nuovo a condizioni migliori presso un altro istituto senza pagare pegno.

“INDENNIZZO EQUO”

Ora il quadro sembra cambiare – e in peggio – per i consumatori. La direttiva 4/2014/17 (Mortgage credit directive) – ricordiamo – prevede non l’obbligo ma la possibilità per gli Stati membri di introdurre – per l’Italia si tratterebbe di reintrodurre – un indennizzo a favore degli istituti di credito qualora i mutuatari estinguano in anticipo il mutuo. Il governo ha recepito la direttiva il 2 luglio scorso e ha tempo fino al 21 marzo 2016 per introdurla nell’ordinamento attraverso la delega legislativa.

Nella bozza del decreto legislativo però il governo sembra aver preso una posizione ambigua ma sicuramente non a favore dei consumatori in quanto si legge che: “Il diritto del consumatore all’estinzione anticipata del mutuo sia esercitabile senza l’applicazione di commissioni, indennità o oneri, valutando l’opportunità di prevedere un indennizzo equo e obiettivo, non superiore alla perdita economica sofferta dal soggetto finanziatore, nel solo caso in cui l’estinzione anticipata sia richiesta prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento proporzionale alla durata del contratto di credito, prevedendo, in ogni caso, una clausola contrattuale da approvarsi specificatamente”.

CLAUSOLA OBBLIGATA

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Anche se il testo non parla esplicitamente di penale ma di indennizzo la sostanza non cambia: chi estingue anticipatamente il finanziamento dovrà pagare pegno alla banca. Proprio quello che vuole da tempo l’Abi, l’Associazione bancaria italiana, ovvero la reintroduzione di qualsivoglia balzello a carico dei mutuatari. Una prospettiva contro la quale le associazioni dei consumatori sono pronte a scendere sul piede di guerra. Al di là dell’iniquità, la norma così come sarebbe stata “abbozzata” dal governo resta pure molto ambigua: chi stabilirà la “conguità” del periodo trascorso dalla sottoscrizione? E anche qualora l'”indennizzo” debba essere previsto da una clausola contrattuale, quale banca concederà il mutuo a un risparmiatore che si rifiuterà di sottoscriverla? Come, infine, verrà stabilito il tetto all’indennizzo visto che non potrà “essere superiore alla perdita economica del finanziatore”? Tutti interrogativi che rischiano di pesare sulle tasche dei consumatori.