Chiedilo al Test | Giugno 2015. Tasi e divorzio breve

Chiedilo al Test è la sezione dedicata ai vostri quesiti, dubbi, domande, riflessioni e alle risposte dei nostri consulenti ed esperti in materia.

Riproponiamo qui gli argomenti trattati sul numero di Giugno 2015: gli effetti  pratici del divorzio breve e Tasi. 

Divorzio breve

La legge del divorzio breve è retroattiva?

La mini riforma ha una norma transitoria contenuta nell’art. 3 che sancisce l’applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della suddetta legge. Vale a dire che, anche nei casi in cui il procedimento di separazione, che ne costituisce il presupposto, sia ancora pendente, ai coniugi interessati che presentino istanza è consentita l’immediata operatività del divorzio breve.

Quando si può fare domanda di divorzio?

Presupposto fondante è che la separazione si sia protratta ininterrottamente. Quindi:
1) da almeno 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale (art. 707 cpc);
2) da almeno 6 mesi sia dalla data di omologa nella separazione consensuale (art.710 cpc) che nella procedura di separazione personale quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (art. 711 cpc).

Che succede se i coniugi si sono separati con la negoziazione assistita?

Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente

Sì! Voglio scaricare gratis il numero di giugno 2023

Possono comunque proporre il divorzio breve nel rispetto della separazione protrattasi ininterrottamente da almeno sei mesi sia dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (art.6 del Dl 132/2014) che dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso dinnanzi al sindaco (art. 12 Dl 132/2014).

Come si concilia il periodo di separazione con il fenomeno dei “separati in casa”?

Pur se ridotto con la mini riforma a 12 o 6 mesi, rimane fermo quanto stabilito nell’art. 3 della L. 898/1970, sulla condizione di non interruzione. Tanto che, secondo quanto prevede l’art. 157 del codice civile, i coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con una dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato della separazione. La condizione di separato in casa, fenomeno economico sociale “di forza maggiore” è ampiamente tollerata, rimanendo fermo il disposto secondo cui l’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta in giudizio.

 

Tasi

Tasse sulla casa

 

Su quali immobili si pagano l’Imu e la Tasi?

L’Imu non è stata soppiantata in toto dalla Tasi, ma solo per quanto riguarda i prelievi sulle abitazioni principali non di lusso (dove il possessore e la sua famiglia hanno la residenza e la dimora). Per tutti gli altri immobili, e cioè le abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9), le seconde abitazioni e i fabbricati ad uso lavorativo/commerciale, sono applicabili sia l’Imu che la Tasi. Ovviamente l’imposta va suddivisa in base alle quote di proprietà e rapportata al periodo di possesso nell’arco dei 12 mesi.

Entro quando vanno pagate l’Imu e la Tasi?

Sono previsti due versamenti, acconto e saldo. La rata d’acconto (pari al 50% dell’imposta annua) deve essere pagata entro il 16 giugno. Il saldo invece (l’altro 50%) dovrà essere versato entro il 16 dicembre.

Il Comune invierà il cedolino precompilato o bisognerà calcolarsi le imposte autonomamente?

Tasi e Imu sono imposte “autoliquidate”, nel senso che è il contribuente a doversi informare sulle aliquote e provvedere da solo al calcolo e al versamento (magari affidandosi a un CAF o commercialista).

Come e dove si paga?

Si paga tramite modello F24 alla banca o alla posta. Alternativamente si può anche effettuare un versamento online tramite home banking o un intermediario abilitato (CAF o commercialista).

Quali sono le aliquote applicate con Imu e Tasi?

Per sapere con certezza l’aliquota esatta applicata alla tipologia di immobile che si possiede bisogna informarsi presso gli uffici del Comune o presso il Caf più vicino. In alternativa si può scaricare la delibera direttamente dal sito del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it, alla voce “Fiscalità regionale e locale”). Ad ogni modo, in linea generale, l’aliquota massima stabilita dallo Stato per la Tasi sull’abitazione principale è pari al 2,5 per mille. Sugli altri immobili invece il prelievo di Tasi + Imu non può superare il 10,6 per mille. Tuttavia, in deroga a tali soglie, ai Comuni è stata data l’opportunità di ricorrere a un ulteriore balzello complessivo dello 0,8 per mille, da gestire a proprio piacimento, quindi “convogliandolo” tutto sulle abitazioni principali o sugli altri immobili, oppure distribuendolo un po’ sulle une e un po’ sugli altri. L’utilizzo, però, del balzello comporta l’obbligo di introdurre una o più detrazioni sulle abitazioni principali.

Come vengono applicate le detrazioni?

La presenza o meno di detrazioni sulle prime case dipende dal livello delle aliquote. Ad ogni modo la normativa non prevede degli sconti standard: ogni Comune infatti può deciderli liberamente in base ai criteri che preferisce (ad esempio in base al valore della rendita, o in base all’Isee del nucleo familiare, eccetera). L’unica risposta certa può essere dunque trovata nella delibera comunale.

Cosa succede se un immobile è in comproprietà fra un soggetto che vi abita e un altro che non vi abita?

Imu e Tasi vengono pagate in base all’utilizzo che si fa dell’immobile. Immaginiamo due fratelli contitolari al 50%. Uno vi abita e l’altro no. Quello che utilizza l’appartamento come propria abitazione principale, applicherà sul suo 50% l’aliquota riservata alle abitazioni principali (godendo dell’eventuale detrazione), mentre l’altro applicherà l’aliquota delle seconde case.

Se sono un figlio e ho la nuda proprietà dell’immobile dove vive mia madre che ne è l’usufruttuaria, chi deve pagare?

Nei casi di nuda proprietà e usufrutto è sempre l’usufruttuario che paga l’imposta al 100% in base all’utilizzo. Quindi in questo caso la madre pagherà per intero la sola Tasi sull’abitazione principale.

Quando uno dei due coniugi muore e la sua quota di possesso viene suddivisa fra gli eredi, come deve essere ripartito il versamento?

In questi casi è sempre il coniuge superstite, detentore del diritto di abitazione nell’immobile, che paga per intero l’imposta sull’abitazione principale, a prescindere da com’è stata suddivisa fra gli eredi la quota di possesso appartenuta al de cuius. Ovviamente, nel momento in cui anche il coniuge superstite verrà a mancare, l’immobile sarà spartito definitivamente fra gli eredi e ciascuno pagherà la sua “fetta” d’imposta in base al possesso e all’utilizzo.

Ma è vero che la Tasi deve essere pagata anche da inquilini e comodatari?

Sì, è vero. Inquilini e comodatari sono chiamati a versare una quota della Tasi dovuta dal possessore. Immaginiamo che sulle seconde case affittate o in comodato il Comune abbia deliberato una Tasi pari all’1,9 per mille. In questo caso, l’inquilino o il comodatario che dimorano per più di sei mesi in un immobile per il quale il possessore deve versare 1.000 euro, dovranno a loro volta pagare, di questi 1.000 euro, una quota compresa fra il 10 e il 30 per cento (la quota a carico dell’occupante la stabilisce il Comune).

Se un’abitazione principale è parzialmente affittata come si spartisce il versamento?

Quando c’è un occupante (che sia inquilino o comodatario), questi paga la sua quota di Tasi calcolandola in base all’aliquota applicata al possessore. Sappiamo che l’aliquota “segue” l’utilizzo che il possessore fa dell’immobile. Di conseguenza se un possessore della sua abitazione principale, decide di affittarne una parte, l’inquilino pagherà dal 10 al 30 per cento della Tasi dovuta dal possessore sulla base dell’aliquota applicata alle abitazioni principali.

Che si fa se un’abitazione principale è utilizzata al tempo stesso come ufficio?

L’utilizzo promiscuo è una casistica non prevista dalla legge. In parole povere, se sono possessore della casa dove vivo e lavoro, l’immobile è da considerarsi comunque una normale abitazione principale, e quindi soggetta soltanto alla Tasi.

 

<<PRECEDENTE  SUCCESSIVO>>