Le nuove regole per la separazione e il divorzio

SEPARAZIONE DIVORZIO

Come cambiano il divorzio e la separazione con la riforma Cartabia: il ricorso, la prima udienza e il piano genitoriale. Vi spieghiamo tutte le novità

La riforma della giustizia voluta dall’ex ministro Marta Cartabia ha profondamente modificato il procedimento giudiziario di alcune attività processuali. Tra le modifiche più importanti c’è sicuramente il nuovo iter che, dal 1° marzo 2023, viene applicato ai divorzi e alle separazioni che cercano soluzione davanti ad un giudice. Le nuove regole introdotte, infatti, normano la separazione e il divorzio con il fine di rendere più snello e veloce il procedimento giudiziario accorciando, di fatto, i tempi dei processi. Tale traguardo è in linea con quanto previsto dal Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, che impone all’Italia di dare una spinta acceleratrice alla propria giustizia. Entrando più nello specifico, la riforma Cartabia interviene nel divorzio andando a modificare la scansione delle fasi processuali così come l’organizzazione dell’attività della difesa, la quale dovrà concentrarsi in precedenza rispetto alla prima udienza.

Riforma Cartabia: la separazione

Così come stabilito dalla riforma Cartabia, per tutti i procedimenti di separazione instaurati dopo la data del 1° marzo 2023 dovrà essere applicato il nuovo rito, definito come unico, previsto dalla modifica del processo civile (decreto legislativo 149/2022). Prima della data indicata, invece, per i procedimenti già pendenti, si continueranno a seguire le precedenti disposizioni in tema di separazioni e divorzi. Ma cosa cambia, in concreto, con la riforma Cartabia? Gli interventi agiscono principalmente:

  • nella scansione delle fasi processuali;
  • nell’organizzazione dell’attività difensiva. Questa deve concentrarsi prima dell’udienza.

Inoltre, come in parte già accennato in precedenza, la riforma prevede un nuovo rito unico che viene disciplinato dagli articoli che vanno da 473-bis a 473-bis.71, inseriti dal decreto legislativo 149 del codice di procedura civile. In base a questi è possibile dire che l’applicazione dei nuovi procedimenti è prevista “in materia di persone, minorenni e famiglie” per i processi attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, così come del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni. Risultano invece esclusi tutti i procedimenti inerenti la dichiarazione di adottabilità riferita ai minori in materia di:

  • immigrazione;
  • protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini nell’Unione europea.

L’atto unico per la separazione

Dopo aver visto come la riforma Cartabia agisce, a livello generale, sui temi inerenti la separazione personale e lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, proviamo ad analizzare il tutto in maniera più specifica. Il primo elemento di rottura rispetto al passato è senza dubbio rappresentato dall’introduzione di un atto unico con il quale i cittadini potranno presentare la propria richiesta di separazione e divorzio giudiziale. Più nel dettaglio, rispetto al recente passato, questo atto dovrà essere integrato con ogni domanda, eccezione, prova e richiesta riconvenzionale. Questo vuol dire che grazie alla riforma Cartabia si supera l’organizzazione del processo delle crisi familiari in due fasi, quella presidenziale e quella di approfondimento istruttorio. Nella prima venivano richiesti al giudice competente dei provvedimenti di natura provvisoria e urgente per fornire da subito tutela alle parti deboli della controversia, mentre nella seconda si entrava più nel dettaglio delle diverse questioni venutesi a creare. Ora, invece, la nuova strutturazione del giudizio prevede che la parte che presenta l’istanza indichi fin da subito “i mezzi di prova dei quali intende valersi”, così come tutti i “documenti che offre in comunicazione”. E ancora, la domanda per la separazione o il divorzio deve essere proposta con un ricorso e, così come previsto dall’articolo 473-bis, comma 3, “in caso di domande di contributo economico o in presenza di figli minori” è necessario che la parte istante alleghi anche tutte le informazioni di carattere patrimoniale e reddituale. Si tratta, più nello specifico:

  • delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • della documentazione che attesta la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, così come di quote sociali;
  • degli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.

Per quanto ad un occhio poco attento possano sembrare molti documenti, in realtà la riforma Cartabia ha snellito i moduli richiesti per la separazione. Nel vecchio procedimento, infatti, i tribunali richiedevano anche di depositare un atto notorio indicante le convivenze in atto e le cariche societarie in essere.

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Separazioni e provvedimenti urgenti

Come detto in precedenza, con la riforma Cartabia viene meno la cosiddetta fase presidenziale, con la conseguenza che la prima udienza nei ricorsi di separazione e di divorzio si svolgerà soltanto dopo che le parti hanno dato vita ad uno scambio, più o meno lungo, di scritti difensivi. Questo aspetto potrebbe in alcuni casi andare a sfavore delle volontà di velocizzare il processo, soprattutto nei casi in cui è richiesto un provvedimento urgente per tutelare le parti deboli della controversia. Proprio per evitare tutto questo, la riforma prevede la possibilità per il giudice di emettere dei provvedimenti indifferibili (art. 473-bis) se il ricorrente lo evidenzia nel ricorso o emerge un reale “pregiudizio imminente e irreparabile, o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti”. Questo vuol dire che in presenza di rischi per le parti deboli della controversia, come ad esempio i figli di una coppia in separazione, riscontrate dal giudice anche attraverso sommarie informazioni, lo stesso potrà adottare con un “decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli”. In questi casi, il giudice è chiamato anche a fissare, con lo stesso decreto, entro 15 giorni l’udienza per la conferma, la revoca o l’eventuale modifica con un termine perentorio per la notifica alla parte contro la quale sono stati emessi i provvedimenti indifferibili.

L’udienza nei processi di separazione e divorzio

In precedenza ci siamo occupati dello svolgimento del processo di separazione e divorzio in presenza di provvedimenti urgenti. Quando, invece, non vi è la necessità dei provvedimenti indifferibili da parte del giudice, quest’ultimo interviene soltanto nel momento dell’udienza di prima comparizione delle parti. Così come stabilito dall’articolo 473-bis, questa deve essere fissata entro 90 giorni dal deposito del ricorso ed essere preceduta dalla costituzione del convenuto, con almeno 30 giorni di anticipo. Le parti, alla data fissata della prima udienza, devono comparire personalmente davanti al giudice che avvia il tentativo di conciliazione. Qualora questo passaggio non portasse agli effetti cercati, è previsto che il giudice emetta un’ordinanza contenente i provvedimenti temporanei e urgenti che agiscono nell’interesse delle parti e dei figli. All’interno della stessa ordinanza, inoltre, viene disposto dal giudice il rinvio per l’assunzione dei mezzi di prova nei successivi 90 giorni. Si sottolinea che, qualora non vi fosse la necessità di assumere delle prove, si potrà procedere direttamente alla discussione orale e alla decisione della causa. Se, invece, si ha la necessità di prove, il giudice le acquisisce e fissa l’udienza di rimessione della causa in decisione. In questo caso concede alle parti:

  • un nuovo termine di 60 giorni prima dell’udienza per la precisazione delle conclusioni con note scritte;
  • un termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali;
  • un termine di 15 giorni per le memorie di replica.

Una volta che l’udienza è stata celebrata è previsto che la relativa sentenza del processo di separazione venga depositata entro 60 giorni, anche se questo periodo potrà essere dilatato nel caso in cui dovranno essere espletate le consulenze tecniche d’ufficio.

Il piano genitoriale

Ciò a cui punta la riforma Cartabia, oltre ad uno snellimento dei processi ed una loro maggiore celerità, è anche evitare delle problematiche concrete che la crisi di un nucleo familiare può determinare. Si fa nello specifico riferimento ai casi in cui nel procedimento di separazione o divorzio sono coinvolti dei figli minori. Molto spesso, infatti, nel post separazione i genitori di un bambino trovano delle difficoltà ad accordarsi sulla vita del minore, anche in relazioni ad aspetti quotidiani come gli orari, i luoghi, le persone o le modalità delle attività svolte dai bambini. Trovare un accordo sulle scelte educative dei figli, dunque, non è sempre facile in caso di separazione o divorzio, motivo per il quale la riforma Cartabia prevede che la coppia rediga un piano genitoriale all’interno del quale verranno indicate tutte le procedure che la parti intendono adottare per evitare di arrecare un danno all’educazione dei figli. La coppia, dunque, prima di chiudere legalmente la propria relazione, deve necessariamente trovare un accordo sul progetto educativo dei propri figli indicato nel piano genitoriale. Questo va allegato al ricorso introduttivo della separazione, così come alla comparsa del convenuto a pena di decadenza. Entrando più nel dettaglio, nel piano genitoriale vengono indicate le regole riferito all’esercizio della bigenitorialità e, dunque, tutti gli impegni scolastici ed extra dei figli, con lo schema delle frequentazioni concordate per la settimana, i weekend e le vacanze nel nuovo assetto familiare che va a definirsi. E ancora, la norma prevede che all’interno del piano genitoriale venga obbligatoriamente indicato da ciascuna delle parti in causa quali saranno gli impegni e le attività dei figli cui si potrà provvedere direttamente. Queste attività sono riferite:

  • alla scuola;
  • al percorso educativo;
  • alle attività extrascolastiche;
  • alle frequentazioni abituali;
  • alle vacanze normalmente godute.

Come ipotizzabile, non è detto che in caso di separazione i genitori riescano a trovare un accordo per il piano genitoriale. In questi casi, dunque, interviene il giudice ed adotta i provvedimenti temporanei ed urgenti visti in precedenza, formulando anche una proposta di piano genitoriale che tiene conto di quelli allegati dalle parti in disaccordo. È inoltre importante sottolineare che, nell’intento della riforma, il piano genitoriale deve essere qualcosa di diverso da un mero elenco delle attività dei figli, ma deve muoversi nell’ottica di un vero e proprio progetto educativo pensato con responsabilità nell’interesse esclusivo dei figli. Nella riforma Cartabia è anche previsto che i figli della coppia che si separa o divorzia debbano essere ascoltati dalla corte, con il loro parere che sarà di fondamentale importanza per le decisioni che verranno prese dal giudice.

Le linee guida dei tribunali per il piano genitoriale

Al fine di facilitare la redazione del piano genitoriale alle coppie che intendono separarsi o divorziare, alcuni tribunali hanno redatto delle linee guida per la sua compilazione. Oltre agli aspetti generali legati all’affidamento condiviso, al genitore collocatario, alle decisioni di emergenza e all’accesso reciproco alle informazioni, così come quelli riferiti ai diritti dei figli, quali la bi-genitorialità, non essere ambasciatori dei messaggi dei genitori e non essere coinvolti nelle discussioni, nel piano genitoriale opportunamente compilato dovrebbero essere inseriti alcuni capitoli dedicati:

  • all’istruzione dei figli, con riferimento alle scelte scolastiche – sia questa pubblica o privata – al doposcuola, all’educazione speciale, all’istruzione a casa, alle attività extracurricolari. In tale capitolo andranno anche indicate le ripartizione economiche in merito alle spese necessarie per questo tipo di attività;
  • alla salute dei figli, in relazione alle visite mediche, agli operatori sanitari di riferimento e ad eventuali decisioni da assumere. Anche qui deve essere indicata la ripartizione dei costi che si intende seguire;
  • l’educazione religiosa che si intende impartire ai figli, con focus anche sulle spese collegate;
  • le persone che possono occuparsi del minore, dai babysitter fino ai parenti;
  • alla gestione della comunicazione dei figli, se è come concedere loro un telefono cellulare, l’accesso ai social network o alle email;
  • agli spostamenti del minore da un’abitazione all’altra, generalmente quella dove risiedono i due genitori;
  • al piano settimanale delle frequentazioni, cioè l schema nel quale viene regolato il tempo che ogni genitore deve necessariamente trascorrere con i figli;
  • al piano relativo alla gestione delle vacanze, dei giorni festivi, dei compleanni di famiglia e delle date significative;
  • alle decisioni sulle deduzioni fiscali che spettano a chi ha figli sulla loro ripartizione tra i due genitori.

Infine si sottolinea che una volta redatto ed approvato, il piano genitoriale dovrà essere rispettato dai genitori, con il giudice che potrà intervenire andando a sanzionare la parte che dovesse venire meno ai propri obblighi.