I diritti dei consumatori restano tali anche nella compravendita di prodotti finanziari. Un assunto che è stato confermato anche nelle aule di tribunale, con l’ultima vittoria ottenuta da Konsumer. L’associazione ha vinto una causa in materia di rilevabilità officiosa della nullità prevista dall’art. 30 del Testo unico finanziario, per il caso in cui non venga indicato il diritto di recesso in ipotesi di vendita di strumenti finanziari, quando avviene in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della vendita. Infatti il comma 7 dello stesso articolo recita: ” L’omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente”.
La storia
La causa vedeva contrapporsi un risparmiatore che, in seguito ad investimenti effettuati con promotori finanziari della Banca 121 – Promozione Finanziaria S.p.A., incorporata in seguito in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., aveva accumulato un debito verso l’istituto di credito di circa 129mila euro, per il quale aveva ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Latina. L’uomo aveva proposto opposizione al provvedimento, ma senza alcun successo, vedendo la sua richiesta respinta, prima dal Tribunale di Latina, poi dalla Corte d’appello di Roma, avendo quest’ultima ritenuto inammissibile, perché tardiva, la deduzione della nullità.
La vittoria in Cassazione
L’uomo ha deciso, quindi, di farsi aiutare da Konsumer, seguito dall’avvocato Giovanni Franchi, presidente della sezione Emilia-Romagna ed esperto in materia dai tempi del disastro Parmalat, che ha proposto il ricorso per cassazione, accolto dalla Suprema Corte che rimetteva gli atti, per la decisione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
“Un’altra pronuncia fondamentale in materia di risparmio tradito – ha commentato l’Avv. Giovanni Franchi – Era necessario che la Cassazione, dopo aver dichiarato applicabile l’art. 30, oltre che al collocamento, anche alla semplice vendita di strumenti finanziari, chiarisse che la nullità ivi prevista sia accertabile, anche d’ufficio, dal giudice, come per altri casi di nullità di protezione previsti dal Testo Unico Finanziario”.