Se l’albergo non concede lo sconto sulla fattura, il bonus vacanze dà diritto comunque alla quota parte di detrazione fiscale (pari al 20% dell’ammontare del bonus) che però potrà essere utilizzata esclusivamentwe nella dichiarazione dei redditi 2020, ovvero quella che presenteremo il prossimo anno. Sono queste alcune delle precisazioni contenute nella circolare 18/E del 3 luglio emanata dall’Agenzia delle Entrate.
Il bonus vacanze può essere richiesto fino al 31 luglio tramite la app Io dai nuclei famigliari con un Isee inferiore a 40mila euro e l’importo varia in base ai componenti del nucleo:
- 500 euro se il nucleo familiare è composto da tre o più persone;
- 300 euro se il nucleo familiare è composto da due persone;
- 150 euro se il nucleo familiare è composto da una sola persona.
Il Credito d’imposta Vacanze è fruibile esclusivamente in un’unica struttura – non può essere usato per prenotazioni tramite portali come Booking o Airbnb, mentre lo si può usare in agenzia o tramite tour operator – nella misura:
- dell’80%, d’intesa con il fornitore del servizio, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto;
- del 20%, come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto.
E se la struttura non lo accetta, si perde tutto il beneficio? No, risponde l’Agenzia: “Il diritto alla detrazione del 20 % del credito spettante da far valere in dichiarazione non viene meno se il fornitore del servizio non accorda lo sconto in fattura, a condizione che la fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione“.
Il bonus vacanze, precisa ancora l’Agenzia, non può eccedere il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio turistico alberghiero: in altri termini, se un nucleo di tre persone, per un soggiorno di due notti, sostiene un costo di 400 euro, il credito a cui ha diritto è pari alla spesa sostenuta (400 euro, di cui 320 euro da utilizzare come sconto presso il fornitore e 80 euro da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi) e non al credito massimo spettante (500 euro). Se, invece, per lo stesso soggiorno, il nucleo sostiene un costo di 600 euro, il credito a cui ha diritto è pari a 500 euro (da utilizzare per 400 euro sotto forma di sconto presso il fornitore e per 100 euro in detrazione nella dichiarazione dei redditi).
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La detrazione Irpef non fruita viene persa e come precisa l’Agenzia “in caso di incapienza, la detrazione non fruita non potrà essere riportata negli anni successivi, né chiesta a rimborso”.