Il Consiglio di Stato ha annullato la sanzione da 28 milioni di euro che l’Antitrust aveva inflitto a sette imprese di rete, tra cui Tim “per un’intesa restrittiva della concorrenza”. La sentenza era stata confermata dal Tar ma adesso il Consiglio ha annullato tutto.
Il procedimento era stato avviato dall’Antitrust nel 2013 e concluso nel 2015 con una sanzione complessiva di 28 milioni per gli operatori Telecom Italia (oltre 21 milioni di multa), Alpitel, Ceit Impianti, Sielte, Sirti, Site e Valtellina: l’accordo tra i sette operatori sarebbe avvenuto nel mercato della cosiddetta manutenzione correttiva delle reti Tlc sulle parti di rete che utilizzano gli Olo (ovvero gli operatori telefonici alternativi, quindi players che operano sul mercato retail in competizione con Telecom). Secondo l’Antitrust, quindi, sul mercato della manutenzione correttiva – cioè quello in cui Telecom o le imprese di rete designate da Telecom intervengono per la manutenzione in caso di guasti o disservizi sui tratti di rete utilizzati dagli Olo per rendere i servizi di comunicazione ai propri clienti – Telecom e le altre imprese si sarebbero accordate sul “coordinamento delle offerte economiche e di altre condizioni contrattuali nelle procedure per la selezione dei fornitori predisposte dalle società Wind e Fastweb”, nonché “sulle informazioni relative all’erogazione dei servizi di manutenzione correttiva (cosiddetta assurance)”.
Ciò che il Consiglio di Stato contesta – e sulle cui basi ha annullato la sentenza del Tar – è che al tempo della decisione dell’Antitrust vi erano una serie di norme regolatorie Agcom che non avevano nella sostanza ancora liberalizzato questo mercato e che quindi era incompatibile con l’applicazione della teoria della restrizione del mercato l’esistenza di un mercato non contendibile. In sintesi, le norme regolatorie esistenti al tempo davano esclusivamente all’Agcom il potere di decidere se liberalizzare e in che grado liberalizzare questi servizi. E l’Agcom lo ha fatto con diverse delibere – l’ultima è del 2017 – che non hanno portato alla completa liberalizzazione ma vedono sempre Telecom come snodo finale per la manutenzione correttiva.
Secondo il ragionamento dei giudici del Consiglio di Stato, insomma, la delibera Agcm riguarda il restringimento di un mercato che invece non era liberalizzato e al quale quindi non si potevano applicare le norme Antitrust in materia. A questo punto la palla passa di nuovo all’Authority, che dovrà riesercitare le proprie funzioni uniformandosi alla sentenza del 23 dicembre e quindi riavviare ex novo il procedimento e assumere le decisioni del caso.