Che succede se un correntista sbaglia a digitare l’Iban mentre sta ordinando un bonifico e il beneficiario è un altro rispetto a quello desiderato? Secondo quanto stabilito dalla Corte europea di giustizia i prestatori di servizi di pagamento, banche e poste, del pagatore o del beneficiario non hanno l’obbligo di verificare se l’Iban fornito dall’utente corrisponda effettivamente al beneficiario. La sentenza riguarda il caso di un debitore della ditta Tecnoservice che nel 2015 ha ordinato alla propria banca di effettuare un pagamento, tramite bonifico bancario, in favore di tale società  mediante accredito su un conto corrente aperto presso Poste Italiane, individuato, come previsto dalla direttiva 2007/64, con un numero di conto bancario internazionale , il cosiddetto Iban.
La vicenda della Tecnoservice
In tale ordine di bonifico era stato inoltre indicato il nome dell’auspicato beneficiario del bonifico stesso, vale a dire la Tecnoservice. Il bonifico è stato effettuato sul conto corrispondente a tale Iban. Tuttavia, è emerso che tale bonifico è stato eseguito in favore di un soggetto diverso dalla Tecnoservice, la quale di conseguenza non ha mai ricevuto la somma dovutale. La Tecnoservice ha proposto ricorso contro le Poste Italiane dinanzial Tribunale di Udine, giudice del rinvio, chiedendo l’accertamento della responsabilità di Poste Italiane per non aver verificato se l’IBAN indicato dall’ordinante corrispondesse al nome del beneficiario. Difatti, Poste Italiane avrebbe consentito il trasferimento della somma in questione a un beneficiario erroneo, nonostante la presenza di elementi sufficienti a constatare che l’Iban era inesatto.
Il ricorso contro Poste e il verdetto della Corte
Poste Italiane ritiene di essere esente da qualsiasi responsabilità , avendo essa effettuato il bonifico sul conto corrispondente all’Iban indicato dall’ordinante e non essendo tenuta a procedere ad alcun tipo di controllo ulteriore. Il Tribunale di Udine ha chiesto quindi alla Corte di giustizia di interpretare il diritto dell’Unione in materia. Con la sua sentenza, la Corte rileva che sia un’interpretazione letterale della direttiva sia un’interpretazione logico-sistematica conducono ad affermare che Poste, o qualsiasi altro istituto prestatore del pagamento non ha responsabilità e non è tenuto a verificare la corrispondenza tra Iban e destinatario del pagamento. La direttiva, infatti, mira a garantire il trattamento completamente integrato e automatizzato delle operazioni e a migliorare l’efficienza e la rapidità dei pagamenti.