Torna, è il caso di dirlo, l’obbligo di indicare in etichetta la sede e l’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento. Oggi, 5 aprile, entra in vigore, come ricorda Coldiretti, il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145, dopo 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017.
Un’informazione utile specie in caso di ritiro
Un’informazione presente – obbligatoriamente ai sensi del D.Lgs 109/1992 – sulle confezioni fino al dicembre 2014 quando entrò in vigore il Regolamento Ue 1169/11 che, tra le tante novità in favore dei consumatori – come quello di specificare il tipo di olio vegetale impiegato, la tabella nutrizionale e la specificazione della quantità dell’ingrediente caratterizzante – aveva però “abolito” questa prescrizione. Molte aziende e insegne della Gdo avevano comunque continuato a indicare volontariamente il sito di produzione poi, grazie a una pressione politica da parte dei consumatori e di altre organizzazioni, il governo Gentiloni ha emanato nel settembre scorso il decreto legislativo n. 145 che ristabilisce l’obbligo per le produzioni nazionali. Un’informazione molto utile che può aiutare a capire ad esempio se un cibo che abbiamo in casa è stato ritirato dal mercato: molto spesso infatti oltre al lotto è lo stabilimento l’altro dato utile per la rintracciabilità delle merci “difettose”.
Coldiretti: “L’84% dei consumatori vuole trasparenza”
La norma ha il plauso della Coldiretti: “Una norma per consentire di verificare se un alimento è stato prodotto o confezionato in Italia sostenuta dai consumatori che per l’84% ritengono fondamentale conoscere, oltre all’origine degli ingredienti, anche il luogo in cui è avvenuto il processo di trasformazione“.
Con l’obbligo arrivano anche sanzioni, in caso di inadempimento, che vanno da 2.000 a 15.000 euro, per la mancata indicazione della sede dello stabilimento o se non è stato evidenziato quello effettivo nel caso l’impresa disponga di più stabilimenti. Se l’operatore del settore alimentare dispone di più stabilimenti, è consentito, spiega la Coldiretti, indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno identificativo, mentre nel caso di prodotti non destinati al consumatore finale ma alla ristorazione collettiva (ad esempio ristoranti, mense) o all’azienda che effettua un’altra fase di lavorazione, ci si può limitare a indicare la sede dello stabilimento solo sui documenti commerciali di accompagnamento.