Caro Salvagente, vorrei ricevere delucidazioni in merito a parti comuni. Il mio condominio è composto da sei unità abitative e da due magazzini/laboratori, i proprietari di questi ultimi ci hanno chiesto, durante l’assemblea di prendere in considerazione la possibilità di cedere una parte dell’area cortilizia prospiciente le loro proprietà in cambio della realizzazione di 6 posti auto. Si stanno interessando in Comune per capire la fattibilità della realizzazione accollandosi la totalità delle spese. Vi chiedo se durante l’assemblea straordinaria che eventualmente si terrà ci deve essere la totalità dei proprietari d’accordo oppure basta la maggioranza dei millesimi per far si che si possa effettuare questa cessione?
Gennaro Angelino
Caro Gennaro, l’art. 1108 c.c., che regola la comunione in generale ma è valido e operante anche per i condomini, stabilisce: “Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno 2/3 del valore complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all’interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a 9 anni”. Per la vendita o comunque l’alienazione di parti comuni, dunque, è necessaria l’unanimità.