L’Alta Velocità è “un servizio di pubblica utilità ” ma non è un “servizio di interesse economico generale”. Pertanto l’accesso ai treni super veloci da parte dei pendolari non può essere “agevolato” in alcuna maniera, tantomeno per quanto riguarda gli abbonamenti. Il Tar del Piemonte, respingendo due opposti ricorsi – contro la delibera dell’Autorità dei trasporti che pur stabilendo delle garazie non prevede però l’obbligo degli abbonamenti -presentati uno da Trenitalia e l’altro da Federconsumatori e dal Comitato pendolari Alta Velocità , ha ribadito che l’accesso dei pendolari ai treni super veloci non può essere “aiutata”.
Verdetto pilatesco?
La sentenza appare alquanto contraddittoria nel momento in cui, da un lato, nel rigettare il ricorso presentato da Trenitalia si definisce l’Alta Velocità , come un servizio di “pubblica utilità ” e quindi regolabile da parte dell’Authority, mentre poi, dall’altro, nel rigettare il ricorso degli utenti definisce il servizio non rientrante nella nozione europea di “servizio di interesse economico generale“. Da sempre, invece, come spiega Federconsumatori in una nota, “le due nozioni – nazionale l’una e comunitaria l’altra – sono in pratica identiche”.
“Non ci sono treni più economici”
Duro il giudizio dell’associazione presieduta da Emilio Viafora: “La sentenza è chiara nel dichiarare che non esiste un diritto dei pendolari all’accesso ai servizi AV, potendo gli stessi, secondo la sentenza, usufruire di servizi dotati di comfort minori! Ciò malgrado in giudizio abbiamo dimostrato, tabelle alla mano e portando il confronto tra il programma orario del 2008 e quello odierno, la sostanziale inesistenza di collegamenti interregionali sulle tratte occupate dall’AV” Federconsumatori insieme al Comitato pendolari Alta Velocità stanno valutando l’opportunità di proporre contro la sentenza appello presso il Consiglio di Stato.