Cosa si può lasciare sul pianerottolo in condominio?

CONDOMINIO

Un lettore ci segnala che i vicini hanno installato una scarpiera per lasciare le scarpe sul pianerottolo accanto alla loro porta. Altri lasciano la bici. È lecito? E cosa si può lasciare in questi ambienti comuni?

Caro Salvagente,
da qualche anno i condomini che abitano di fronte hanno l’abitudine di lasciare le scarpe di tutta la famiglia, sei persone, sul pianerottolo accanto alla porta. Hanno anche messo una scarpiera aperta con le scarpe posizionate abbastanza ordinatamente. A parte il fatto che questa cosa è poco decorosa, in estate con l’aumentare delle temperature si possono generare cattivi odori. Possiamo chiedere all’amministratore che faccia togliere scarpe e scarpiera per metterle dentro l’abitazione come fanno tutti?
Giorgio D’Orazio

Il pianerottolo è spesso oggetto di conflitti tra i condomini perché è uno spazio comune dove le famiglie spesso depositano oggetti personali come scarpe, biciclette, monopattini, spazzatura, oltre che vasi e portaombrelli, generando fastidio e disagio, malumori e scontento tra i vicini di casa.
Ma che cosa è possibile posizionare e cosa no sui pianerottoli in condominio? Partiamo da cosa dice la legge. Anche se non figurano in maniera specifica tra i beni comuni elencati nell’articolo 1117 del codice civile, rappresentano un elemento strutturale condiviso essenziale, funzionalmente destinato a consentire ai condomini l’accesso alle unità private e transitare per passare da un piano all’altro dell’edificio.
L’articolo 1102 c. c. afferma poi che ciascun condomino può far uso della cosa comune, a patto che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Cosa è possibile mettere e cosa no dipende anche dal regolamento interno al condominio e dalla tolleranza dei residenti.
In generale, è consentito posizionare sul pianerottolo condominiale piante, zerbini, portaombrelli, quadri e oggetti decorativi a patto che non intralcino il passaggio e non trasformino la destinazione d’uso dello spazio tale da determinare l’inservibilità della cosa comune da parte degli altri; e a patto che ciò non comporti l’uso del pianerottolo condominiale come pertinenza di proprietà esclusiva da parte del singolo.
È anche possibile usare il pianerottolo condiviso per depositare temporaneamente spazzatura e altri oggetti, purché questo utilizzo sia temporaneo e non leda il diritto degli altri all’uso della cosa comune e il decoro dell’edificio. Inoltre, lo spazio comune non deve diventare un magazzino permanente di cianfrusaglie, rifiuti e simili.
Nel caso descritto, la cosa migliore da fare è chiedere all’amministratore, che deve provvedere, di sollecitare il condomino che utilizza lo spazio in modo improprio a porre fine alla condotta fastidiosa, in particolare se compie una violazione del regolamento condominiale. Nel caso poi che la famiglia si senta danneggiata dal comportamento del vicino, può sempre avviare un’azione di risarcimento del danno.