Fisco, la definizione delle liti pendenti ora si può fare anche online

È finalmente possibile inviare, tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie. Sul sito www.agenziaentrate.gov.it è infatti disponibile l’applicazione “Dct” che consente di compilare e trasmettere online, entro il 2 ottobre 2017, l’istanza per definire le liti fiscali. I vantaggi sono la possibilità di pagare al netto delle sanzioni collegate ai tributi e degli interessi di mora. Se la lite riguarda esclusivamente interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione può, invece, essere effettuata versando il 40 per cento degli importi contestati.

Quali casi rientrano?

La definizione agevolata è possibile solo per le controversie tributarie con l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti di valore indeterminabile e, più in generale, quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.

La domanda online

Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (art. 11, D.L. 50/2017)” per la compilazione e la trasmissione. Entro il 2 ottobre 2017 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai duemila euro. Se non ci sono somme da pagare, la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio telematico della domanda.

Come presentare la domanda

Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ogni controversia tributaria autonoma, ovvero relativa al singolo atto impugnato. Ciò può avvenire tramite un intermediario abilitato o andando in un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia, o a partire dallo scorso 9 agosto, in maniera diretta per i contribuenti abilitati ai servizi telematici. Tutte le indicazioni per la definizione sono reperibili nell’apposita sezione del sito.