Caro Salvagente,
desidero sapere se è ancora valida la decisione della Cassazione (Sezione Unite n. 116/07) che riguarda il parcheggio sulle strisce blu a pagamento con l’obbligo dei Comuni di destinare aree non a pagamento. A Caserta e Comuni dei dintorni ci sono intere strade solo con strisce blu, tutto a pagamento dunque.
Grazie e cordiali saluti,
Giuseppe Gallo
Gentile Giuseppe,
l’orientamento della Cassazione è ancora valido e applica la norma posta all’articolo 7, comma 8, del Codice della strada, secondo cui nelle aree in cui ci sono parcheggi a pagamento (strisce blu), il Comune deve riservare, nella stessa area o nelle immediate vicinanze, un’adeguata zona destinata a parcheggio gratuito.
Questo obbligo viene meno solo in alcune zone, come le “aree pedonali”, quelle “a traffico limitato”, e altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta comunale nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Soffermiamoci su quest’ultimo punto: con apposita delibera, il Comune può prevedere, in determinate e delimitate zone, i soli parcheggi a pagamento, purché sussistano le motivazioni richieste dalla legge (“esigenze e condizioni particolari di traffico”). Dunque, se la delibera esiste, ed è motivata, il cittadino non può far nulla.
Diverso il caso in cui la delibera non sia stata emanata oppure esista ma non sia giustificata da reali esigenze di traffico (ma solo, evidentemente, “di cassa”). In questi casi, la delibera è inesistente o illegittima, per cui le multe eventualmente elevate in base ad essa saranno altrettanto illegittime e annullabili.
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