Da oggi 4 maggio tramite il portale Inps o rivolgendosi a un patronato è possibile presentare la domanda per accedere al Bonus mamma, il “Premio alla nascita” di 800 euro (versato una tantum per un valore complessivo di 600 milioni stanziati dalla legge di Stabilità 2017) riservato ai bimbi nati o adottati a partire dal 1° gennaio 2017. La richiesta può essere inoltrata anche dalle mamme a partire dal 7° mese gravidanza. Il beneficio è rivolto a tutti a prescindere dallo stato di reddito: non è quindi richiesto l’Isee.
Chi ne ha diritto
Il bonus mamme è riconosciuto alle donne incinte o alle madri con la residenza in Italia e la cittadinanza italiana o comunitaria. Possono usufruire del bonus anche le cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno Ue da almeno 5 anni oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini europei. Le donne non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane.
Quando si può chiedere
Il beneficio di 800 euro può essere concesso, in un’unica soluzione, esclusivamente se, dal 1° gennaio 2017, si è entrate nel settimo mese di gravidanza o si è partorito (anche se prima dell’8° mese). Il bonus vale anche per le adozioni disposte con sentenza definitiva e per l’affidamento preadottivo nazionale o internazionale disposto con ordinanza.
Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata dalle interessate all’Inps esclusivamente in via telematica. È possibile utilizzare il sito Inps se in possesso di pin, oppure il Contact Center al numero verde 803.164 gratuito da rete fissa, numero 06 164.164 da cellulare (con tariffazione a carico), o rivolgersi a un patronato. Sarà l’Inps ad erogare l’importo sulla base delle modalità scelte, ossia bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con Iban.
I documenti per le nascite
Per chi richiede il bonus dopo il compimento del 7° mese di gravidanza è necessaria una certificazione sanitaria, rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, che attesti la data presunta del parto. Nel caso in cui la domanda sia contestuale alla nascita, la madre dovrà autocertificare la data del parto e le generalità del bambino. Le donne extracomunitarie dovranno allegare alla domanda per il bonus una copia di uno dei titoli di soggiorno utili per ottenere al premio. Se non fosse possibile, come nel caso delle adozioni sarà necessario indicare gli elementi identificativi che consentano la verifica dei documenti: tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato. Gli accertamenti saranno effettuati dall’Inps tramite le banche dati del ministero degli Interni e delle amministrazioni.
Non conosci il Salvagente? Scarica GRATIS il numero con l'inchiesta sull'olio extravergine cliccando sul pulsante qui in basso e scopri cosa significa avere accesso a un’informazione davvero libera e indipendente
Le attestazioni per le adozioni
Nei casi di adozione o affidamento preadottivo, chi richiede il premio di natalità deve allegare alla domanda la sentenza definitiva o il provvedimento. Se ciò non fosse possibile, è necessario che siano indicati gli elementi che consentano all’Inps di procurarsi la documentazione necessaria presso l’amministrazione che la detiene: la sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero.