Il Fondo di integrazione salariale sarà esteso a tutti i lavoratori. Ecco come funziona l’ammortizzatore sociale che si somma agli altri in fase di riforma da parte del governo
Quando cresce l’inflazione ma gli stipendi non crescono in modo proporzionale ai rincari e aumenti del costo della vita, entrano in gioco temi quali il minimo salariale (in discussione da anni e già approvato in altri paesi europei) o altri ammortizzatori sociali. Tra questi si parla spesso del fondo di integrazione salariale. Ma cos’è e come funziona?
Che cos’è il fondo di integrazione salariale
La legge di Bilancio 2022 ha previsto una prima tappa della riforma degli ammortizzatori sociali. Tra queste misure di sostegno economico destinate ai lavoratori vi è il Fondo di integrazione sociale (Fis), che potrebbe subire ulteriori modifiche.
Già dal 1° gennaio 2022 sono soggetti alla nuova disciplina anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e non ricompresi nei fondi di solidarietà bilaterali.
L’ultima nuova disposizione ha dunque ampliato la platea dei soggetti tutelati dal Fis. La legge di bilancio in vigore ha introdotto un periodo transitorio entro il quale i fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti al 31 dicembre 2021, devono adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di Fis.
Come funziona il Fis
Il Fis è uno strumento integrativo tramite il quale si erogano ulteriori sostegni al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa. Prima dell’ultima legge di Bilancio era dedicato ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche non imprenditori, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e non sono tutelati dai fondi di solidarietà bilaterali. Dopo questo periodo transitorio, sarà appunto allargato il campo dei beneficiari.
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Fino al 31 dicembre 2021, il Fis erogava i seguenti sostegni:
· Assegno di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupavano mediamente più di 5 dipendenti;
· Assegno ordinario come ulteriore prestazione in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupavano mediamente più di 15 dipendenti.
Anche la durata della prestazione sarà modificata. Infatti, la nuova disciplina prevede che, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno è riconosciuto:
· Per una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
· Per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti.
Questa misura è finanziata dai datori di lavoro appartenenti al fondo stesso e dai lavoratori da loro occupati. In particolare, sono previste differenti aliquote di finanziamento modificate dalla legge di Bilancio 2022. Sono così composte:
· 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti;
· 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, hanno occupato mediamente più di 5 dipendenti;
· Contribuzione addizionale, a carico dei datori di lavoro, connessa all’utilizzo delle prestazioni, pari al 4% della retribuzione persa.
Al fine di mitigare l’impatto sui datori di lavoro e sui lavoratori dell’aumento del costo del lavoro conseguente al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, le norme hanno inoltre previsto, per il solo 2022, una riduzione delle aliquote. In particolare, per l’anno 2022, è prevista una contribuzione pari a:
· 0,15% per i datori di lavoro che impiegano mediamente fino a 5 dipendenti;
· 0,55% per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti;
· 0,69% per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti;
· 0,24% per le imprese commerciali (comprese quelle della logistica) e le agenzie di viaggio e turismo (inclusi gli operatori turistici) che impiegano mediamente oltre 50 dipendenti.
La contribuzione ordinaria è ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
Come si accede al fondo
L’Inps ha chiarito che, per poter accedere alle prestazioni erogate, il datore di lavoro è tenuto a esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale.
Secondo tale prassi, il datore di lavoro, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, ha anzitutto l’obbligo di comunicare in via preventiva alle organizzazioni sindacali le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione, che può avvenire anche in via telematica e la cui principale finalità è quella di tutelare gli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi del datore di lavoro.
L’intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data di invio della comunicazione preventiva ai sindacati. Per le imprese fino a 50 dipendenti, il termine è ridotto a 10 giorni.
L’Inps ha precisato che il datore di lavoro, nel presentare la domanda di accesso al trattamento di integrazione salariale, in sostituzione della prova dell’avvenuta informazione preventiva alle organizzazioni sindacali, può allegare una dichiarazione dei sindacati attestante il regolare espletamento della procedura di consultazione sindacale.
Quindi, l’erogazione delle prestazioni in favore dei lavoratori è a carico del datore di lavoro. L’importo è rimborsato dall’Inps al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Quanto spetta al lavoratore
Viene versato direttamente in busta paga con un importo pari all’80% dello stipendio che sarebbe spettato al dipendente per le ore di lavoro non effettuate.
Quali sono gli ammortizzatori sociali in vigore
Con il termine di ammortizzatori sociali si intende tutta una serie di misure che hanno l’obiettivo di offrire sostegno economico ai lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Sono dunque strumenti a cui devono ricorrere le aziende che si trovano in crisi e devono provvedere a riorganizzazione la loro struttura e dunque a ridimensionare il costo del lavoro.
Gli istituti introdotti in Italia, in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, sono:
· Naspi, la nuova assicurazione sociale per l’impiego
Vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro e almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi.
La base retributiva della Naspi sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente.
La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro.
Dopo i primi 4 mesi di pagamento, viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
L’erogazione è condizionata alla partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.
· Asdi, Assegno di disoccupazione
Assegno di disoccupazione riconosciuto a chi, scaduta la Naspi, non ha trovato impiego e si trovi in condizioni di particolare necessità. La durata dell’assegno, pari al 75% dell’indennità Naspi, è di 6 mesi e viene erogato fino ad esaurimento del fondo accantonato.
· Dis-Coll, Disoccupazione per i collaboratori
Indennità di disoccupazione per i Co.co.co. (iscritti alla Gestione separata Insp) che perdono il lavoro. Presuppone 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione alla data del predetto evento. Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione a iniziative di politiche attive.
· Reddito di Cittadinanza (che sarà sostituito dalla nuova misura Mia)
Viene assegnato a chi ha perso il lavoro o chi lo sta cercando e risulta disoccupato. È destinato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, di alcuni requisiti, tra i quali:
· Valore Isee inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’Isee per prestazioni rivolte ai minorenni);
· Valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30mila euro;
· Valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6mila euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia.
Stando agli ultimi progetti e annunci del governo, dal 1° gennaio 2024 (o da settembre 2023) la misura sarà sostituita da una nuova riforma di accompagnamento e reintegro al mondo del lavoro chiamata Mia (Misura per l’inclusione attiva). Secondo le prime bozze trapelate, sarà destinata alle famiglie povere senza persone occupabili, in cui sia presente almeno un minorenne o un over 60 o un disabile e alle famiglie con occupabili, in cui almeno un membro abbia tra i 18 e i 60 anni.
A un single non occupabile sarebbe concesso un importo base di 500 euro mese (per 18 mesi), più una quota aggiuntiva per l’affitto di casa che potrebbe superare gli attuali 280 euro al mese.
Per occupabili e coloro che hanno perso il lavoro, l’assegno base potrebbe di 375 euro al mese per un anno.
Rispetto al reddito di cittadinanza, è prevista una decurtazione sostanziale dei fondi mediante la riduzione del numero di mensilità e della platea dei beneficiari.